Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11489 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 19902/’16) proposto da:
SOCIETA’ TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesca
Covone e Andrea Galvani ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo, in Roma, v. Salaria, n. 95;
– ricorrente –
contro
M.D., (C.F.: (OMISSIS)) e M.M. (C.F.: (OMISSIS)),
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale in calce al
controricorso, dall’Avv. Alfredo Manfredi ed elettivamente
domiciliate presso lo studio dell’Avv. Augusto D’Ottavi, in Roma, v.
del Banco di Santo Spirito, n. 48;
– controricorrenti –
e
M.A., (C.F.: (OMISSIS)), M.E. (C.F.: (OMISSIS)) e
MA.MA. (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo;
lette le memorie di entrambe le parti depositate ai sensi dell’art.
380-bis.1. c.p.c..
Fatto
RILEVATO
– che con atto di citazione del febbraio 1997 M.R. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Camerino, l’ENEL s.p.a. chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza del fondo di sua proprietà sito in (OMISSIS) ai fini della realizzazione di una servitù di elettrodotto, senza, tuttavia, che nel termine quinquennale fossero stati emessi i decreti di espropriazione conseguenti alle ordinanze sindacali, per l’ammontare di L. 32.064.000, dovuto sia propriamente a titolo di indennità per la predetta occupazione, sia quale indennizzo per la servitù e sia per la relativa svalutazione del fondo;
– che l’ENEL s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata, con sentenza, la costituzione della servitù di elettrodotto con determinazione dell’indennizzo in favore dell’attore, instando, in ogni caso, per il rigetto della richiesta risarcitoria, il cui diritto avrebbe dovuto comunque considerarsi prescritto;
– che l’adito Tribunale, con sentenza del 13 febbraio 2007, condannava l’ENEL s.p.a. al pagamento, in favore del M.R., della somma di Euro 99.983,82, oltre interessi come per legge, dichiarava l’intervenuta costituzione della servitù di elettrodotto in favore della stessa convenuta sugli immobili indicati in atti, quantificando in Euro 2.373,47 l’indennità definitiva posta carico della stessa ENEL s.p.a. e condannava quest’ultima alla rifusione delle spese di lite;
– che, decidendo sull’appello interposto da TERNA s.p.a. (quale società succeduta a titolo particolare all’ENEL s.p.a.) e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 161/2016 (depositata l’8 febbraio 2016), rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;
– che, a fondamento dell’adottata decisione, la Corte marchigiana rilevava l’infondatezza di tutte le ragioni dedotte con l’appello in riferimento alla contestazione dell’esattezza della valutazione circa il danno conseguente alla svalutazione del fondo, sia avuto riguardo al dato normativo, sia al criterio di calcolo che alla valutazione dell’area;
– che avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la TERNA s.p.a., al quale hanno resistito con un unico congiunto controricorso M.D. e M.M., quali di eredi di M.R. (nelle more deceduto), mentre gli altri eredi di quest’ultimo (come indicati in epigrafe) non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
– che con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della R.D. n. 1775 del 1933, artt. 119 e 123 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, sostenendo che, con l’impugnata sentenza, era stato riconosciuto il pregiudizio, in favore del M.R., per l’asservimento del fondo a seguito della realizzazione dell’elettrodotto in modo automatico, ovvero attribuendolo allo stesso senza che ne fosse stata dimostrata l’attualità e, comunque, senza alcuna verifica della sua connessione con la natura del fondo o con altri dati oggettivi già rilevabili, oltre che senza valutare gli elementi causativi dell’ulteriore diminuzione del valore reale del fondo medesimo;
– che con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione o falsa applicazione riferita al D.P.R. n. 327 del 2011, artt. 32, 33,37 e 40 nonchè al R.D. n. 1775 del 1933, artt. 119 e 123, sul presupposto della prospettata erroneità dell’impugnata sentenza che aveva liquidato il danno da svalutazione del fondo senza tener conto che il fondo del M., al momento dell’occupazione, aveva destinazione agricola, avendo acquistato quella urbanistica soltanto successivamente all’occupazione stessa;
– che con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato – ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 119 e 123 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, dovendo la Corte – al fine della liquidazione del danno – tener conto solo della riduzione del valore venale del fondo per l’eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola, ove dimostrata verificatasi per effetto del passaggio dell’elettrodotto;
– che con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1755 del 1933, artt. 119 e 123, nonchè la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 1, e dell’art. 42 Cost., contestando il ragionamento operato dalla Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto edificabili le aree costituenti il fondo interessato dall’imposizione della servitù, poichè esse, in via subordinata, avrebbero dovuto essere considerate comunque agricole anche nell’ipotesi in cui si fosse voluto valorizzare lo strumento urbanistico sopravvenuto, rispetto all’occupazione e alla realizzazione dell’elettrodotto e che, in ogni caso secondo essa ricorrente – sarebbe da ritenersi errata la quantificazione dell’importo con l’attribuzione del riconosciuto valore attraverso il riferimento a zone urbanistiche non comparabili ed anzi differenti;
considerato che – in ragione della complessità delle questioni dedotte con il formulato ricorso (soprattutto con riferimento alle modalità di computo del danno conseguente all’illegittimità dell’occupazione realizzata in vista della futura costituzione di servitù di elettrodotto, avuto riguardo sia alla natura del fondo interessato, sia all’incidenza dell’intervento di nuovi strumenti urbanistici sullo sfruttamento dello stesso, sia al calcolo della relativa svalutazione monetaria e sia con riguardo al coacervo normativo applicabile in materia) ricorrono le condizioni per rimettere la trattazione e la definizione del ricorso alla pubblica udienza dinanzi a questa stessa Sezione.
P.Q.M.
dispone la rimessione della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020