Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11448 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 15/06/2020), n.11448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6953-2019 R.G. proposto da:
C.M.C., G.A., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA
FERRIOLO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso il decreto della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositato il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che chiede che
la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in rigetto del
ricorso per regolamento, dichiari la competenza della Corte
d’Appello di Perugia in ordine al giudizio indicato in premessa,
rimettendo le parti innanzi alla stessa con termine per la
riassunzione ex art. 50 c.p.c..
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Roma, con decreto depositato il 28 gennaio 2019, emesso all’esito di opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, da G.A. e C.M.C., ha dichiarato la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio della Corte di appello di Perugia a norma della legge cit., art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, trattandosi di competenza territoriale per giudizio c.d. “equa su equa” svoltosi dinanzi alla predetta Corte di appello.
Avverso il decreto pronunciato dalla corte capitolina hanno proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., notificato il 21 febbraio 2019, la G. e la C., con il quale hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 (con riferimento agli artt. 38 e 50 c.p.c.), sul presupposto che nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla Corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la propria incompetenza.
L’Amministrazione della giustizia non ha svolto attività defensionale.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la Corte di appello in cui aveva avuto inizio il c.d. processo presupposto (con riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p.), nel mentre, nella fattispecie, trova applicazione “ratione temporis”, per essere stato il ricorso per equa riparazione depositato il 27 giugno 2018 – come osservato anche dal P.G. – il nuovo disposto dell’art. 3, stesso comma 1, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore dal 1 gennaio 2016 (v. in termini, Cass. 5 aprile 2019 n. 9721). Infatti, quest’ultima disposizione normativa come novellata pone riferimento ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione – al distretto della Corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto (e non più a quello cui appartiene il giudice avanti al quale lo stesso giudizio è stato introdotto), in tal senso dovendosi intendere – sul piano giuridico rilevante ai fini in questione – che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della Corte di appello dinanzi al quale si è celebrata la trattazione del processo presupposto ed è stata emanata la conseguente decisione.
Ne consegue che per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto, nei termini sopra illustrati, il giudizio presupposto dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla Corte laziale nell’impugnato decreto.
Opinato, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, dichiarata nel merito la competenza della Corte di appello di Perugia e con assegnazione del termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.
Non occorre adottare in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza territoriale inderogabile della Corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020