Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11059 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 32770-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE (OMISSIS), COMUNE DI SOMMA
VESUVIANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6012/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 18 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “(OMISSIS)” di Somma Vesuviana contro l’intimazione di pagamento relativa a TARSU per gli anni 2005 e 2006. Riteneva la CTR che la pretesa creditoria era prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento e non potendo nella specie trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, non essendo la pretesa tributaria fondata su giudicato.
Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il ministero di un avvocato del libero foro, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Le altre parti sono rimaste intimate.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con il ministero di un avvocato del libero foro.
Deve pertanto farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U.,19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Tuttavia, il medesimo arresto ha precisato che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che nella specie non sussistano i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa vada rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020