Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11061 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36029-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo
studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;
– ricorrente –
contro
ZACCARIA SNC D.A. & G.Z., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in SALERNO,
VIA ADDA 99, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA LANZARA;
– controricorrente –
contro
CONIUNE di ROCCAPIEMONTE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7534/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR della Campania, depositata il 6 settembre 2018, favorevole al contribuente, che ha eccepito la prescrizione del credito tributario.
Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
CHE:
L’Agente della Riscossione si è costituito in giudizio, proponendo ricorso per cassazione, con un avvocato del libero foro. Deve quindi farsi applicazione del principio enunciato da Cass., sez. un. 19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Tuttavia, il medesimo arresto ha precisato che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dell’eccezione del riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente dell’Avvocatura, sarà – come di consueto – indispsnsabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro”;
Pertanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, non essendo la controversia di immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020