Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10842 del 08/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27695-2018 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE COMOTTI;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1010/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 14/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1099/2015, depositata in data 13/5/2015, accogliendo la domanda proposta da R.M. nei confronti di R.G., accertava e dichiarava la proprietà degli immobili siti nel Comune di (OMISSIS) censiti al Catasto fabbricato foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) sub (OMISSIS) e al Catasto dei terreni foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) in capo all’attore acquisita in virtù di un atto di donazione, con condanna del convenuto all’immediato rilascio del bene.
A seguito di appello interposto da R.G., la Corte di appello di Bergamo, nella resistenza dell’appellato, rigettava il gravame e per l’effetto confermava, seppure con diversa motivazione, la sentenza del giudice di prime cure. La corte distrettuale, diversamente dal giudice di prima istanza, riconosceva la natura atipica del contratto di comodato stipulato tra le parti in epoca successiva all’atto di donazione e con il quale i figli R.M. e Ro.Gi. concedevano al padre, R.G., la conduzione e l’incondizionato utilizzo dell’intera cascina fino a quando fosse stato in grado di mantenere attiva la propria azienda agricola, tuttavia ordinava all’appellante la restituzione dei beni da lui detenuti non avendo fornito la prova dell’esercizio concreto ed attuale dell’azienda agricola, condizione a cui era subordinato il godimento dei beni. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia R.G. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
E’ rimasto intimato R.M..
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Successivamente all’espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso dal R. in data 30 dicembre 2019.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2- VI Sezione Civile, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020