Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10811 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24569/2017 R.G. proposto da:
Cirio Holding s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei
Commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Massimo Zaccheo, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 29;
– ricorrente –
contro
V.J.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5670 della Corte d’appello di Roma pubblicata
il 28 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2019
dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
udito l’Avv. Massimo Zaccheo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il
rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Cirio Holding s.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio il calciatore V.J.S. (tesserato della Società Sportiva Lazio S.p.A. per il campionato di calcio (OMISSIS)) esponendo che, su richiesta della Centrofinanziaria, s.p.a. (società all’epoca controllata, al pari della ricorrente, dalla Cragnotti & Partners Capital Investment NV), aveva versato al convenuto un importo corrispondente al “premio scudetto” concordato con la società sportiva di appartenenza (controllata, a sua volta, dalla medesima Cirio Holding s.p.a.).
Sosteneva che tale pagamento fosse privo di giustificazione causale, in quanto non intercorreva alcun rapporto obbligatorio fra la deducente e il V., mentre la disposizione della Centrofinanziaria s.p.a. si riferiva ad un’operazione finanziaria che, in realtà, non aveva mai avuto effettivo corso.
Sulla base di tali premesse, domandava la restituzione delle somme in questione, indebitamente percepite dal convenuto.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
La Cirio Holding S.p.A. in a.s. interponeva gravame, ma la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione.
Contro tale decisione la Cirio Holding s.p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
V.J.S. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta dimostrata la regolare notificazione dello stesso all’intimato.
La notifica al V. doveva essere effettuata in (OMISSIS), ove egli attualmente risiede, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 15 novembre 1965. Tale notificazione non risulta che si sia perfezionata. Inoltre, non è stata depositata neppure la traduzione dell’atto asseverata nella lingua del Paese in cui doveva essere eseguita la notificazione.
Il ricorrente, stante il difetto di notificazione del ricorso, avrebbe avuto l’onere – non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo – di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto (tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie; e comunque mai, salvi i soli casi di tecnica rimessione in termini, oltre la metà del termine in origine fissato: Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01), senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui andava data prova rigorosa (così Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 – 01; poi seguita da molte altre pronunce, fra cui: Sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017, Rv. 643303 01; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018, Rv. 649600 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017, Rv. 645929 – 01).
Nel caso di specie, invece, il difensore della parte ricorrente, pur avendo dato atto di non essere in possesso della relata di notificazione, nemmeno deduce di essersi attivato per rinnovare a suo tempo le attività notificatorie e neppure ha richiesto la fissazione di un termine per il compimento delle stesse, allegando i rigorosi presupposti per una rimessione in termini.
Ancora, nessuna rilevanza ha alcuna attività successiva al compimento dell’udienza pubblica di discussione, a prescindere dai persistenti seri dubbi sul rituale completamento delle attività notificatorie. Infatti, nel giudizio di cassazione la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all’art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso è consentita in assenza della fissazione di un termine da parte dell’art. 372 c.p.c., comma 2, – soltanto fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione (Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004, Rv. 578184- 01; Sez. 1, Sentenza n. 15350 del 01/12/2000, Rv. 542326- 01; Sez. L, Sentenza n. 13865 del 19/10/2000, Rv. 541068- 01; Sez. L, Sentenza n. 3736 del 28/03/2000, Rv.535121- 01): altrimenti risultando insostenibilmente vulnerato il diritto di difesa della controparte.
Pertanto, stante l’inerzia della ricorrente nell’assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio entro termini compatibili con la ragionevole durata del processo, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa tempestiva prova di rituale notifica.
Non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, per non avervi la parte intimata svolto attività difensiva.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020