Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 500 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/01/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 14/01/2010), n.500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21182/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1326/2 007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’8/11/07, depositata il 30/11/2007;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Inps a corrispondere a P.C. l’assegno ordinario di invalidità dal giugno 2006, essendo risultato dalla c.t.u. svolta in appello che la medesima presentava una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti a decorrere da detto mese.

L’Inps propone ricorso per cassazione con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario.

L’intimata ha depositato procura difensiva in calce alla copia notificata del ricorso.

Il ricorso può essere qualificato come manifestamente infondato.

Come è noto Cass. S.U. n. 12270/2004 ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale.

La più recente giurisprudenza della Sezione lavoro ha rilevato che lo stesso principio è applicabile anche all’ipotesi in cui sopravvenga nel corso del giudizio un elemento costitutivo delle prestazioni di invalidità di tipo previdenziale, in quanto l’art. 18, invocato dall’Inps, prevede la decorrenza della prestazione dal primo giorno successivo in caso di requisito sopravvenuto nel corso del procedimento amministrativo e quindi non è ostativo all’applicazione del richiamato principio della perpetuatio actionis nel caso di requisito intervenuto durante il corso processuale (Cass. n. 14516/2007, anche in motivazione, e successive pronunce della Corte).

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non deve disporsi per le spese del giudizio, in difetto di concreta attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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