Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 230 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. II, 11/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 11/01/2010), n.230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell’avvocato

MURANO GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CILIENTO LORENZO;

– ricorrente –

contro

S.S., B.S., D.A., D.P.

T., R.F., A.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 286/2004 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

09/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato CILIENTO Lorenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con varie citazioni del 1987 e 1988 il dott. proc. C. L., premesso di aver ricevuto incarichi professionali per ricercare una possibile soluzione giuridica per far conseguire le funzioni superiori di aiuto, conveniva i dottori S.S., B.S., D.P.T., D.A., R. F., R.V. per il pagamento dei compensi, detratti gli acconti.

Si costituivano i convenuti, resistendo e svolgendo, in parte, riconvenzionali per la restituzione degli importi versati.

Riuniti i giudizi, il Pretore di Bari, con sentenza 10.1.96, rigettava le domande con compensazione delle spese.

Proponeva appello il C., resistevano gli appellati e la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1028/05, rigettava il gravame con condanna alle spese, osservando che l’onorario relativo al mandato era subordinato alla presa d’atto del provvedimento di assegnazione alle funzioni di aiuto da parte del CO.RE.CO; che le delibere non erano conformi agli schemi elaborati dal C., in quanto non prevedevano il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori; che sostanzialmente i convenuti avevano ammesso la pattuizione di un compenso di sole L. 1.000.000 per il riconoscimento delle funzioni e di altre L. 2.000.000 ove fossero stati corrisposti gli arretrati mentre non vi era prova da parte del C. sul tenore dell’accordo relativo al corrispettivo.

Ricorre il C. con tre motivi e successiva memoria conclusiva, non svolgono difesa le controparti, nemmeno dopo la disposta rinotifica del ricorso a S. e B., stabilita all’udienza del 6.12.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perche’ il mandato riguardava il riconoscimento e conferimento della qualifica superiore di aiuto (e di farmacista dirigente per l’ A.) sia dinanzi all’organo di gestione che a quello di controllo.

Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. artt. 2697, 2698, 1375 c.c. perche’ la lettura del Tribunale dei deliberati e’ esclusa dalle bozze consegnate agli assistiti l’11.6.1985 ed il Tribunale ignora il regime degli incarichi perche’ ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento economico, ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 33.

Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. difetto di motivazione, alterazione dell’oggetto del mandato e del corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 c.c. perche’ gli assistiti vennero edotti circa l’approvazione delle delibere e l’ulteriore pagamento di L. 2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per l’ A..

Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza che si fonda sull’assenza di prova, da parte del C., sull’importo del corrispettivo pattuito, onere su di lui incombente, in assenza, peraltro, di una analitica e non contestata notula sulle specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorieta’ ed inderogabilita’ delle tariffe minime, all’epoca vigente.

In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette ed otto, ha concluso:”appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti.

Assorbente e’ in ogni caso l’argomentazione di cui a pag. 16 dell’impugnata sentenza secondo la quale in difetto di prova da parte del C. sul tenore dell’accordo relativo al corrispettivo posto a base della domanda lo stesso puo’ avere efficacia soltanto nei limiti del riconoscimento dei convenuti”.

Se, invero, il rapporto professionale che lega l’avvocato al cliente comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione va retribuita a prescindere dall’esito conseguito, nella specie la pacifica circostanza che il non meglio specificato mandato riguardasse il riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che il compenso era stato indicato in L. 1.000.000 elevabile a L. 3.000.000, in caso di riconoscimento di arretrati, comportava l’onere dell’attore di provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa.

Le odierne censure sono generiche e non autosufficienti, non riportano gli atti richiamati (vedi secondo motivo circa le bozze consegnate agli assistiti) e non sono risolutive, costituendo, peraltro, lo schema di deliberazione prerogativa specifica degli organi amministrativi dell’ente e del responsabile del procedimento.

L’attivita’ del professionista si traduce, in definitiva, in uno o piu’ pareri, nemmeno espressamente ed analiticamente indicati e riportati, con riferimento ai quali non si deduce una violazione di tariffe obbligatorie.

In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione delle controparti esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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