Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 187 del 11/01/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20427-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni (già Ferrovie dello
Stato – Società di Trasporti e Servizi p.a.), in persona
dell’Institore, Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVAGO FRANCO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8354/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
27.11.06, depositata il 16/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/10/2009 dal Presidente e Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8354/2006 depositata il 16.8.2007, accogliendo l’appello, ha dichiarato il diritto del ferroviere statale P.F., già inquadrato in area (OMISSIS), ad essere inquadrato nella medesima area (OMISSIS) ma con il diverso profilo di capo settore uffici, nona categoria, con decorrenza dal 1 settembre 1995, per avere svolto le relative mansioni per il tempo previsto dalla normativa contrattuale collettiva.
Avverso questa decisione Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per cassazione.
P.F. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. in relazione alle declaratorie delle mansioni, di cui all’accordo sindacale del 26/7/1991 e CCNL 1990/92, nonchè violazione dell’art. 2103 c.c. e vizio di motivazione. L’esposizione dei motivi si conclude con i seguenti quesiti di diritto: “dica la Corte se il giudice del merito ne riconoscere la (OMISSIS) qualifica al ricorrente abbia violato i canoni ermeneutici e segnatamente quello letterale nell’interpretare le declaratorie di cui all’accordo sindacale del 27/7/91 e CCNL 1990/92 che, inequivocabilmente e chiaramente, indicano come necessari requisiti per il predetto inquadramento, notevole preparazione professionale … contenuti specialistici di particolare rilievo … direzione di impianti o unità organizzative di rilevante entità c/o complessità. Di modo che risulta violato e falsamente applicato l’art. 2103 cod. civ.. E poi: Dica la Corte se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di motivazione avendo riconosciuto il superiore inquadramento del P. per avere egli svolto le medesime mansioni di soggetto inquadrato nella nona categoria e ciò in contrasto con pacifica giurisprudenza di codesta corte”.
Il ricorso è improcedibile.
In relazione alla denuncia di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/92 e dell’accordo sindacale 26/7/1991, non risulta osservata la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4 (nuovo testo). Infatti, assieme al ricorso non risultano depositali il CCNL, delle cui norme si denuncia la violazione, nè l’accordo sindacale 26.7.1991 (peraltro nel quesito indicato con la diversa data del 27.7.1991), come si evince anche dall’elenco delle produzioni riportato al termine del ricorso.
L’onere delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010