Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30454 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8595/2011 proposto da:
M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato MELLINI
MAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato LANCIOTTI Paola Roberta
Romana, giusta procura speciale, che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
AVIVA ITALIA SPA (già Commerciai Union Italia SpA) in persona del
Chief Operations Officer e procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avv.
BARTOLI Salvatore, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.
FRANCO DUGNI, giusta procura speciale che viene allegata in atti;
– resistente –
contro
COMUNE DI CAMPOFILONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 26570/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 2.12.2010, depositata il 30/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
CARLUCCIO;
udito per la resistente l’Avvocato Salvatore Bartoli che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. La Corte di Cassazione (ordinanza del 30 dicembre 2010, n. 26570), dichiarava inammissibile il ricorso proposto da M. C. nei confronti del Comune di Campofilone e di Aviva Italia Spa;
nel dispositivo, condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate, “per ciascuno dei resistenti”, in Euro 2.500,00, oltre spese e accessori.
2. M.C. propone ricorso per correzione errore materiale in ordine alle spese processuali.
Gli intimati non hanno svolto difese.
E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La ricorrente rileva la contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza in argomento, nel senso che, mentre nella motivazione si ritiene l’inammissibilità, per tardività, del controricorso proposto dalla società Aviva, nel dispositivo si condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali anche a favore della suddetta società. Ritenuta evidente la divergenza tra intendimento del Collegio e sua esteriorizzazione, chiede che dal dispositivo sia espunto l’inciso “per ciascuno dei resistenti”.
1.2. La censura non è riconducibile all’ambito degli errori materiali, atteso che questi possono ritenersi integrati solo in presenza di vizi sottratti a qualunque forma di valutazione.
Nella specie, invece, nella parte motiva dell’ordinanza la Corte – oltre a ritenere inammissibile, perchè tardivo, il controricorso della società Aviva – afferma che la stessa società “resta legittimata, in virtù della procura stessa a margine dell’atto suindicato il controricorso ndr, ad intervenire all’adunanza in camera di consiglio”. Ed, in effetti, la società – come risulta dall’intestazione dell’ordinanza – è intervenuta alla camera di consiglio. Allora, in presenza di attività difensiva svolta dalla controricorrente, la disposta rifusione delle spese in suo favore non può certo ricondursi ad un errore materiale.
Profilo diverso è che la Corte avrebbe potuto computare nelle spese solo l’onorario per la discussione (Cass. 2 novembre 2010, n. 22269).
Ma tale rettifica, implicando attività valutativa, non può essere oggetto del procedimento di correzione (Sez. Un. 23 dicembre 2009, n. 27218); nè è questa la richiesta della ricorrente, la quale vorrebbe, all’esito di questo procedimento, rifondere le spese al solo Comune”.
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi con memorie;
che, pertanto, il ricorso è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza rispetto all’unico intimato, che ha svolto attività difensiva comparendo all’adunanza camerale.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Aviva Italia Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011