Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30133 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 30/12/2011), n.30133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’11.3.09,

depositato il 17/03/2009, nel procedimento n. 1990/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 17 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la sua domanda di condanna di detto Ministero al pagamento in suo favore di una somma a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Campania con ricorso del 25 luglio 1999 e ancora pendente alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (31 marzo 2008).

A fondamento della decisione la Corte di merito ha osservato che il ricorrente non ha assunto alcuna iniziativa per ottenere la definizione del procedimento e che tale condotta ha assunto chiaro valore sintomatico della mancanza di plausibili attese circa la verosimile fondatezza della pretesa esperita, con la conseguenza che, difettando la condizione soggettiva d’incertezza, non ricorre nella specie il presupposto essenziale per la configurabilità di uno stato di disagio, la cui sussistenza costituisce ineliminabile condizione di fondatezza della domanda di equa riparazione. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo sei motivi di ricorso, con i quali si duole:

– che la Corte di merito abbia desunto l’esistenza di una condizione soggettiva di incertezza in ordine all’esito sfavorevole della causa in conseguenza della mancanza di iniziative sollecitatorie di parte per la definizione del giudizio ed abbia per tale ragione escluso nel ricorrente uno stato di disagio per la durata del processo (primo e secondo motivo);

– che la Corte di appello abbia escluso l’interesse della causa da parte del ricorrente in conseguenza della sua condotta inerte e, in particolare, della mancata presentazione dell’istanza di prelievo (terzo e sesto motivo);

– che il giudice di merito abbia ritenuto, con vizio di motivazione, che nel ricorrente vi fosse consapevolezza dell’esito sfavorevole della causa (quarto e quinto motivo).

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito precisati.

In tema di equa riparazione per non ragionevole durata del processo amministrativo, la mancata presentazione dell’istanza di prelievo nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda, pur costituendo indice di scarso interesse alla lite, legittima soltanto la determinazione dell’indennizzo in misura inferiore rispetto a quella normalmente ritenuta congrua, ma non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale conseguente al protrarsi del processo oltre il termine ragionevole (Cass. 2011/3271).

Inoltre il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria.

Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269;

2010/9938).

La Corte di appello di Napoli – nel rigettare il ricorso osservando che la mancanza di iniziative per ottenere la definizione del procedimento ha assunto chiaro valore sintomatico dell’inesistenza di plausibili attese circa la verosimile fondatezza della pretesa esperita, con la conseguenza che, difettando la condizione soggettiva d’incertezza, non ricorre nella specie il presupposto essenziale per la configurabilità di uno stato di disagio, la cui sussistenza costituisce ineliminabile condizione di fondatezza della domanda di equa riparazione – non si è uniformata agli orientamenti sopra enunciati e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, osservare che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza richiamato, consentano di ritenere che il ricorrente abbia promosso, con abuso del processo, una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088;

2006/7139).

Rilevato che il giudizio presupposto è stato promosso davanti al Tar Campania con ricorso del 25 luglio 1995 e non è stato ancora definito alla data della domanda introduttiva del giudizio per equa riparazione (31 marzo 2008), la durata complessiva di tale giudizio va stabilita in tredici anni, con conseguente superamento nella misura di dieci anni del termine ragionevole di durata, determinato in tre anni per il giudizio di primo grado, alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione. In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, va osservato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, tenuto altresì conto, in particolare e secondo quanto risulta dal decreto impugnato, del mancato deposito, nel giudizio presupposto, di istanze sollecitatorie di parte – al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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