Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30429 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28952/2010 proposto da:
R.G. (OMISSIS), D.M.R.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 66, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA GIOVANNA,
rappresentati e difesi dall’avvocato ARMENTANO Antonio, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (OMISSIS) (già Unicredito
Gestione Crediti Società per Azioni – Banca per la Gestione dei
Crediti, in forma breve UGC BANCA SPA) società appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit in persona del legale rappresentante prò
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo
studio dell’avvocato DELFINI Francesca, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 984/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 22.11.09, depositata l’11/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 984/09, pubbl. addì 11.12.09:
“1. – R.G. e D.M.R. ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza 21.2.08 n. 143/08 del Tribunale di Castrovillari, di reiezione della loro opposizione avverso la procedura esecutiva in loro danno intentata dalla banca UGC. L’intimata resiste con controricorso.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, per quanto appresso indicato.
3. – I ricorrenti sviluppano un unitario motivo, deducendo che, al momento della pronuncia di inammissibilità, la disposizione applicata – circa l’inappellabilità della sentenza sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. – era già stata abrogata:
tanto che la negazione di un grado di giudizio si traduce in una lesione anche dell’art. 24, comma 2 e art. 25, comma 1 della Carta fondamentale.
4. – La Unicredit Credit Management Bank spa contesta l’ammissibilità ed il merito del motivo, comunque sostenendo l’inapplicabilità della norma che ha disposto l’abrogazione della disposizione applicata dalla Corte di appello e la piena conformità a Costituzione di tale regime.
5. – Il motivo di ricorso è manifestamente infondato: per essere stata pubblicata il 21 febbraio 2008 e quindi nell’intervallo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09, la sentenza n. 143/08 resa in primo grado dal Tribunale di Castrovillari sull’opposizione dispiegata dagli odierni ricorrenti non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione, dovendo applicarsi l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, senza alcuna disciplina transitoria; e neppure rileva l’abrogazione della citata disposizione, applicabile solo alle sentenze pubblicate a far tempo dal 4.7.09 in base ad un regime normativo – anche transitorio – scevro da evidenti censure di costituzionalità (giurisprudenza costante; tra le tante: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17325).
6. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra trascritta relazione, il cui contenuto fa quindi proprio, del resto nessuna obiezione avendo alla stessa mosso le parti. La manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in esame è ormai costantemente affermata da questa Corte, essendo ribadita, tra le altre, da: Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688.
4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza della posizione processuale, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in ragione del non esiguo valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna R.G. e D.M. R., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Unicredit Credit Management Bank spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011