Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30218 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso l’avvocato MARTIRE ANDREA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
– Intimata –
avverso la sentenza n. 3197/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.M. ricorre, sulla base di due motivi avverso la sentenza della corte d’appello di Roma del 14 luglio 2005 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma del 2 febbraio 2000 che ha respinto la domanda diretta a far dichiarare la nullità di un’ipoteca iscritta su beni di sua proprietà dalla Banca Nazionale del Lavoro. La corte territoriale, rilevato che l’atto d’appello notificato il 19 marzo 2001 non era stato seguito da iscrizione a ruolo, ma da atto di riassunzione notificato il 31 maggio 2002, ha ritenuto che dalla data della notifica dell’appello era decorso il termine per impugnare, in quanto tale notifica vale come notifica della sentenza.
La Banca Nazionale del Lavoro non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con il quale si assume che l’appello era ammissibile perchè proposto nel termine di riassunzione è infondato.
E’ orientamento pacifico (cass. Nn. 19947/2008, 1322/2006) che la mancata costituzione in termini dell’appellante determina l’improcedibilità dell’appello senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all’art. 307 c.p.c., comma 1. Inoltre è altrettanto pacifico (cass. nn. 22957/2010, 5053/2009, 15297/2007) che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purchè il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata.
Il secondo motivo, con il quale si deduce l’erroneità della sentenza per non avere rilevato l’esistenza di un precedente giudicato dichiarativo della nullità dell’ipoteca è assorbito.
Nulla sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011