Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30645 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 30/12/2011), n.30645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente Agg. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sez. –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11329-2010 per regolamento di competenza d’ufficio
proposto dal TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – SEZIONE
DISTACCATA DI CASERTA con ordinanza del 27/04/2010 2011 (r.g. n.
1262/2008) nella causa tra:
PROVINCIA DI CASERTA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
D.G., REGIONE CAMPANIA;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
DESTRO Carlo, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte
vogliano dichiarare che spetta al G.A. la giurisdizione in ordine al
ricorso per la declaratoria di illegittimità della deliberazione di
revoca di ammissione a contributi adottata con determinazione
dirigenziale dell’Amministrazione Provinciale di Caserta nei
confronti della ditta D.G..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza n. 16368 del 2007, il T.A.R. per la Campania dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da D.G. per l’annullamento del decreto con il quale la Provincia di Caserta aveva revocato il decreto di concessione di un contributo POR emesso in favore del primo, per l’ammodernamento strutturale dell’azienda zootecnica sito in (OMISSIS); Che, azionando le medesime pretese, il D. adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che chiedeva a questa Corte di regolare la giurisdizione;
Che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha osservato che la Provincia di Caserta ha revocato il decreto di concessione del finanziamento di cui si tratta a causa di variazioni apportate al progetto non preventivamente approvate, che hanno comportato un aumento di volumetria con conseguente carico di bestiame non consentito, e che la parte attrice ha chiesto l’accertamento della osservanza dei termini di validità del decreto di concessione nonchè l’accertamento della natura non essenziale delle varianti di progetto;
Che, ciò posto, il predetto Tribunale ritiene che, in particolare, la valutazione della natura non essenziale delle varianti di progetto implica un apprezzamenti caratterizzato da discrezionalità tecnica, in relazione alla quale la posizione del privato è qualificabile in termini di interesse legittimo, e tutelabile innanzi al giudice amministrativo;
Considerato che, con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di privati, quali finanziamenti o sovvenzioni, il riparto di giurisdizione è determinato dalla distinzione fra una prima fase, pubblicistica, dell’ammissione ai contributi, ed una seconda fase, privatistica, di erogazione degli stessi, sicchè, una volta intervenuta l’ammissione alle agevolazioni, spetta al giudice ordinario la cognizione delle questioni connesse al diritto soggettivo alla concreta erogazione dei contributi (cfr., in tal senso, Cass., S.U., ord. 9/9/2008);
Che il regolamento di giurisdizione va quindi deciso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, senza che vi sia luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011