Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 50593 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHIELAN PRIMO;

– ricorrenti –

contro

P.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 667/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato ALDINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.B. ed altri ventitre condomini dell’edificio sito in (OMISSIS), già partecipanti alla Cooperativa Habitat 78 e le cui unità abitative erano state realizzate dalla Cooperativa a responsabilità limitata Cetas (poi trasformata nella “Cooperativa di Costruzioni” a r.l.) esponevano che l’immobile edificato era stato interessato da ripetuti episodi di allagamento, e che dall’accertamento tecnico preventivo espletato era emersa l’esistenza di fenomeni di rotazione ed inclinazione del fabbricato, riconducibili ad anomalo assestamento dell’immobile, segnalati alla Cetas ed al progettista e direttore dei lavori arch. B. D., nonchè ai tecnici responsabili della progettazione ingegneri Z.G. e C.A.. Non avendo ricevuto esauriente risconto alle doglianze formulate, gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Rovigo la Cooperativa esecutrice.

La convenuta, nel costituirsi, contestava la propria responsabilità, riferendola agli indicati professionisti, dei quali chiedeva ed otteneva la chiamata in causa.

A seguito di espletamento di indagini tecniche, con sentenza depositata il 4-12-2001 il Tribunale adito, disattese le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla Cooperativa, escludeva la responsabilità del progettista B. e riteneva, invece, la corresponsabilità dell’impresa costruttrice e dei professionisti esecutori dei calcoli statici, condannando i medesimi al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quantificati in L. 263.343.520 in relazione ai costi necessari per gli interventi riparativi e preventivi, e in L. 279.600.000 per il deprezzamento dei singoli appartamenti; il tutto oltre rivalutazione e interessi.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale la Cooperativa di Costruzioni a r.l. e appello incidentale lo Z. e il C..

Con sentenza depositata il 7-5-2008 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Cooperativa di Costruzioni a r.l., riduceva gli importi dovuti a titolo risarcitorio agli attori, rigettando per il resto l’appello principale e gli appelli incidentali.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono lo Z. e il C., sulla base di due motivi, successivamente illustrati da una memoria.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello, in modo contraddittorio, ha da un lato affermato che i cedimenti verificatisi erano assolutamente non prevedibili e non trovavano un persuasivo n riscontro per il profilo tecnico-scientifico, e dall’altro ritenuto la responsabilità dei due tecnici calcolatori, per avere gli stessi omesso una verifica di compatibilità più approfondita che giustificasse il discostamento attuato, a fronte delle indicazioni delle prove penetrometriche eseguite dalla S. e delle indicazioni provenienti dall’ing. Zo.. Deducono che ai progettisti strutturali non poteva richiedersi di suggerire una fondazione adeguata alla imprevedibilità, in quanto l’obbligazione professionale e la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. impongono solo l’adempimento di una prestazione parametrata alla diligenza media professionale, misurata sulla prevedibilità degli eventi.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando ancora vizi di motivazione, affermano che non vi è correlazione logica tra l’affermazione della Corte di Appello circa “l’assoluta imprevedibilità di quanto, poi, in concreto accaduto” (pag. 16), e la successiva affermazione secondo cui la colpa dei ricorrenti risiederebbe nella difformità della soluzione (delle fondamenta) adottata in quanto non preceduta dalle indispensabili analisi e verifiche tecniche. Rilevano che i cedimenti verificatisi, essendo stati ritenuti imprevedibili dalla Corte territoriale, non avrebbero potuto essere evitati da alcuna soluzione tecnica e non possono, quindi, essere casualmente collegati al comportamento dei progettisti.

3) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono infondati.

La Corte di Appello ha basato il proprio convincimento circa la corresponsabilità (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) degli odierni ricorrenti, quali esecutori dei calcoli statici, in ordine all’evento lesivo lamentato dagli attori, sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, da cui è emersa l’erroneità della scelta delle fondazioni, in ragione della tipologia degli strati di terreno sottostante alla costruzione, che avrebbe imposto di realizzarle attraverso pali infissi in strati meno comprimibili del sottosuolo – a circa 13 metri di profondità – invece che col sistema “a platea” in concreto adottato, il quale, a causa della presenza di terreni argillosi-torbosi, caratterizzati da scadenti proprietà meccaniche, aveva contribuito al cedimento dell’edificio.

Il giudice del gravame ha rilevato, in particolare, che il C.T.U. è pervenuto “alla convincente conclusione dell’inopportunità, superficialità ed erroneità della soluzione che ha comportato la scelta della platea nervata, a fronte delle indicazioni desumibili dalle prove penetrometriche eseguite dalla Sacchetto e delle indicazioni provenienti dall’ing. Zo., che orientavano per un sistema di palificazione, pur dando atto della notevole consistenza del cedimento riscontrato e della difficoltà di previsione”. Ha fatto presente che “le indicazioni specialistiche e gli esiti delle predette prove apparivano univoche nel suggerire la diversa soluzione menzionata”; ed ha precisato che “l’essenza della responsabilità degli appellanti va individuata appunto nell’opzione per un diverso assetto, senza una verifica di compatibilità più approfondita, che giustificasse il discostamento attuato, dal momento che l’assoluta imprevedibilità di quanto, poi, in concreto accaduto, non trova persuasivo riscontro per il profilo tecnico-scientifico”.

Nel prosieguo della motivazione, la Corte territoriale ha ulteriormente ribadito, con specifico riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti, “che il grave fenomeno lamentato trova causa originaria nella difformità della soluzione adottata, rispetto a quella tecnicamente indicata come la più confacente e che tale scelta, in quanto non preceduta dalle indispensabili analisi e verifiche tecniche giustificanti la più rischiosa opzione attuata, costituisce presupposto sufficiente per l’affermazione della corresponsabilità” dei due professionisti calcolatori.

Ciò posto, si osserva che non sussistono i dedotti vizi di motivazione, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di Appello, pur dando atto della difficoltà di previsione dei cedimenti verificatisi, non ha affatto affermato la toro assoluta imprevedibilità (che ha anzi ritenuto priva di riscontri sotto il profilo tecnico-scientifico). Le censure mosse dai ricorrenti, pertanto, non si confrontano con le reali ragioni della decisione, basandosi sull’asserita incompatibilità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata circa la responsabilità degli odierni ricorrenti rispetto ad una premessa in fatto (imprevedibilità assoluta dell’evento lesivo) che appare estranea al percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. Nessuna incoerenza e contraddittorietà logica, al contrario, è dato ravvisare nelle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, i quali, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, hanno addebitato agli odierni ricorrenti di aver proceduto ad una erronea scelta del tipo di fondazioni, optando per un sistema diverso rispetto a quello suggerito dalle specifiche analisi eseguite al riguardo e poste a disposizione degli interessati, senza verificare preventivamente l’idoneità della soluzione prescelta in rapporto alle reali condizioni del terreno.

Siffatte conclusioni si pongono in linea con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui il progettista deve rispondere, in solido con l’appaltatore, dei vizi dell’opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, qualora i vizi e le manchevolezze della costruzione dipendano da una progettazione rivelatasi, come nel caso in esame, inadeguata alle condizioni geologiche del terreno sul quale il progettista non aveva svolto la necessaria indagine geognostica (tra le tante v.

Cass. 7-9-2000 n. 11783; 23-9-1996 n. 8995; Cass. 16-11-93 n. 11290;

Cass. 18-3-87 n. 2725).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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