Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30349 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
A.F., N.A., N.M.R., n.q. di
eredi di Na.Ag., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO N. 44, presso lo studio dell’avvocato CALANDRELLI
DOMENICO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 71/27/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 14/06/07, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
uditi gli Avvocati De Stefano e Maddalo difensori della ricorrente
che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – comunicata e notificata ai sensi della medesima disposizione – condivisa in parte (con esclusione del punto in cui ritiene che la causa possa essere decisa nel merito);
Osserva:
Il sig. Na.Ag., ex dirigente ENEL, ha chiesto il rimborso delle ritenute erariali operate dal FONDENEL (già PIA) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, eccependo che le ritenute erano state erroneamente calcolate. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50%, così come richiesto dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate chiede ora – nei confronti degli eredi – la cassazione della sentenza di appello, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione. Il contribuente resiste con controricorso.
Rileva il Collegio che, in fattispecie assolutamente analoga, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R., solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 T.U.I.R. (Cass. SS.UU. 13642/2011).
Conseguentemente, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50 sulle sole somme erogate a titolo di rendita finanziaria. Per la somma restante è confermato il regime della tassazione separata. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere parzialmente cassata, con rinvio al giudice del merito per la determinazione della somma proveniente dalla liquidazione del c.d.
rendimento di polizza al quale soltanto va applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per gli importi maturati non oltre il 31 dicembre 2000.
La recente affermazione del principio di diritto di riferimento, successiva alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio sostenute dalle parti fino ad oggi.
PQM
La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa alla CTR del Lazio.
Compensa le spese del giudizio sostenute dalle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011