Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29941 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO,DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
REGIONE ABRUZZO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1681/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
del 13/11/2008 depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, accogliendo l’impugnazione del Ministero della Salute avverso la decisione del Tribunale di Chieti, che l’aveva condannato al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 in favore di P.C., danneggiata da trasfusione di emoderivati, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di quel Ministero, in quanto obbligata alla prestazione era la Regione Abruzzo; la Corte territoriale, pur avendo rilevato che l’assistibile, nel costituirsi in appello, aveva concluso “per la condanna della Regione Abruzzo, e/o del Ministero, alla corresponsione dell’indennizzo nella misura di legge”, ha ritenuto che non si poteva tenere conto delle sue richieste, non essendo stato proposto appello incidentale;
avverso tale sentenza della Corte territoriale, P.C. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un motivo;
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha resistito con controricorso;
l’intimata Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. sulla questione della legittimazione passiva si è formato il giudicato interno, non essendo stata la statuizione resa sul punto dalla Corte territoriale oggetto di motivo di ricorso da parte della ricorrente, nè di ricorso incidentale condizionato da parte della Regione Abruzzo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 18067/2003;
24457/2005);
3. l’unico motivo di ricorso – per il quale è stato ritualmente enunciato il quesito di diritto – denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 114 e 123 del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3, dell’art. 346 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, assumendo l’errore in cui è incorso il Giudice del merito per aver rigettato la domanda dell’assistibile, sotto il profilo della mancanza di appello incidentale nei confronti del soggetto legittimato al pagamento della invocata prestazione, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in detta ipotesi è sufficiente che l’appellato, così come aveva fatto la P., riproponga la domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nei confronti del soggetto obbligato;
3.1 la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato, in linea con la tesi dell’odierna ricorrente, che la parte vittoriosa in primo grado, in relazione alla domanda proposta alternativamente nei confronti di più convenuti ed accolta nei confronti di uno solo di essi, ha l’onere (nella specie adempiuto dalla P.) di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senza essere però tenuta a proporre appello incidentale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11202/2002; Cass., nn. 11276/2005; 65/2009; 4235/2009);
4. in definitiva il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendosi formato il giudicato interno, come detto, sulla legittimazione passiva della Regione Abruzzo, la causa può essere decisa nel merito, con la condanna della Regione predetta alla corresponsione, in favore di P.C., dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 così come determinato nella pronuncia di prime cure;
la Regione Abruzzo, secondo il criterio della soccombenza, va condannata a rifondere a P.C. le spese di lite afferenti all’intero processo, liquidate come in dispositivo;
i contrasti manifestatisi nella giurisprudenza, anche di legittimità, in ordine alla questione della legittimazione passiva consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo fra il Ministero controricorrente e le altre parti;
le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, vanno poste a carico della Regione Abruzzo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Regione Abruzzo alla corresponsione, in favore di P.C., dell’indennizzo come determinato dalla sentenza di primo grado;
condanna la Regione Abruzzo alla rifusione, in favore di P. C., delle spese relative all’intero processo, che liquida:
quanto al primo grado in Euro 800,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;
quanto al secondo grado in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;
quanto al giudizio di cassazione in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari;
il tutto oltre ad accessori come per legge;
pone a carico della Regione Abruzzo le spese di CTU, nella misura già liquidata nel giudizio di merito;
compensa le spese relative all’intero processo fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011