Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29548 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Pace Fabio, con studio in Milano, Corso di Porta Romana 89/b,
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale e
dall’avv. Oliva Stefano, con studio in Roma, viale Regina Margherita
262,giusta procura speciale per Notaio Ernesto Caprino di Roma, Rep.
n. 22530 del 16 settembre 2009;
– controriccorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 09, n. 144/09/06, del 15 dicembre 2006, depositata il 23
gennaio 2007, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Dott.
Raffaele Botta;
Udito l’avv. Fabio Pace, per la parte controricorrente e ricorrente
incidentale;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che debba essere disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Considerato che il ricorso principale – che concerne una controversia relativa al preteso rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa – poggia su due motivi, con i quali l’Amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di somme corrisposte sulla base di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Entrambi le parti hanno depositato memori.
Ritenuto che il ricorso principale è parzialmente fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la questione dei criteri di tassazione applicabili in una analoga controversia, hanno affermato che la somma percepita dal contribuente, e sulla quale sono state operate le ritenute contestate, è stata erogata da un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato (Cass. S.U. n. 13642 del 2011, in motivazione, punto 6.1). Su questa base nella medesima sentenza le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Cass. S.U. n. 13642 del 2011, in motivazione punto 7).
Nel caso di specie, il giudice del merito, pur stabilendo che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, con una apparente applicazione del principio ora richiamato, è pervenuto a conclusioni che appiano “generiche” e non sorrette da una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta. In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%. Ritenuto che il ricorso incidentale condizionato, relativo alla supposta mancata decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per la mancata prova del deposito del medesimo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Ritenuto pertanto che il ricorso principale deve essere parzialmente accolto, rigettato il ricorso incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio perchè accerti, in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie parzialmente il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011