Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1647 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1647 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARCHESE SAVERIO N. IL 18/11/1965
avverso l’ordinanza n. 86/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. -gn.4)~ 150
A.,:trra dkrX,„blux-0.22. Q5 110~6A

Uditi difensor Avv.;

k.) c6Q, (Ourtla_&_

Data Udienza: 28/11/2012

Con ordinanza 20/12/11 la Corte di Appello di Palermo, giudice dell’esecuzione, rigettava
l’incidente promosso nell’interesse di Marchese Saverio per la revoca dell’ordine di carcerazione
emesso nei suoi confronti per l’esecuzione della pena di anni 7 di reclusione ed euro 15.000 di
multa irrogata con sentenza 25/6/09 della stessa Corte, definitiva 17/3/10, per reato in tema
di droga (artt. 110 cp, 73 e 80 dpr 309/90, 7 I. 203/91) commesso il 17/6/92.

Il giudice dell’esecuzione, ricordata l’intangibilità del giudicato, valutava comunque nel merito
gli argomenti difensivi ed escludeva il preteso intervento della prescrizione.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge ed in particolare dell’art.
670 cpp, in considerazione e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/11 in
tema di revisione delle sentenze in caso di necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva
della Corte europea dei diritti dell’uomo; 2) violazione di legge laddove l’ordinanza impugnata
aveva disatteso la decorrenza della prescrizione affermata dal ricorrente (ex artt. 157, 63 co. 4
e 68 cp: concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale e limiti generali al concorso
delle circostanze). Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
la preliminare ragione che le doglianze attenevano al giudizio di cognizione, oramai definito con
sentenza passata in giudicato.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. E’ assorbente il rilievo (giusta quanto
osservato dal PG) che le doglianze in tema di prescrizione attengono al giudizio di cognizione e
in quella sede vanno proposte. Se nel caso ciò fosse avvenuto e l’eccezione disattesa, la res
sarebbe definitivamente giudicata. Allo stesso modo in assenza di un rilievo d’ufficio. Se poi
l’omesso rilievo fosse stato frutto di un difetto di percezione, andava esperito (nei termini) il
ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cpp per errore materiale o di fatto. Né è pertinente il
richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 9/2/11 (in tema di revisione), che
presuppone un contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo
che abbia accertato (nello specifico) l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della
CEDU (nel caso esaminato dalla Consulta dopo la condanna definitiva l’interessato si era rivolto
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con sentenza, aveva accertato il carattere
“non equo” del processo celebrato nei suoi confronti, per violazione dell’art. 6 della CEDU).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 28/11/12
cons. 5

ILICIPOSITATA
IN CANCELLERIA

Secondo la difesa, che rivendicava in base ai principi nazionali e internazionali il diritto ad un
giusto processo e ad una pena equa, il reato si era prescritto addirittura prima del decreto che
disponeva il giudizio e comunque prima della definizione del giudizio medesimo con sentenza
irrevocabile. Ciò non era stato doverosamente rilevato (anche d’ufficio) dal giudice di merito.

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