Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30058 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso l’avvocato GUERRA

FLORIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARISTIA ROBERTO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 30 giugno 2009, la Corte d’appello di Firenze si è pronunciata sulla domanda del signor B.D., di condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di diversi procedimenti, e precisamente:

a) n. 713 del 1994 per calunnia iniziato il 23 marzo 1994 davanti al giudice delle indagini preliminari, con condanna in primo grado (30 gennaio 2001) confermata in appello (3 giugno 2008) e pendente in cassazione, della durata complessiva di anni nove e mesi quattro; la corte ha ritenuto che la durata fosse per anni due e mesi dieci eccedenti la misura ragionevole durata;

b) n. 208 del 1991 davanti al Tribunale di Terni, per esso non sono stati ravvisati gli elementi utili per il riconoscimento del diritto fatto valere;

c) procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per remissione del debito; questo procedimento è stato ritenuto di natura amministrativa ed estraneo all’area di applicazione della L. n. 89 del 2001.

La corte ha condannato il Ministero al pagamento di Euro 2.000,00 a titolo di equo indennizzo.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il B. per quattro motivi. Il ministero resiste con controricorso notificato il 18 gennaio 2010.

Il ricorrente ha depositato memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del controricorso.

3. Il controricorso è tempestivo a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 3, come novellato dall’art. 28 dicembre 2005, n. 263 applicabile ai procedimenti pendenti alla data del primo marzo 2006 a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58. La data ultima per la notifica del controricorso era infatti il 16 gennaio 2010, e cadeva di sabato.

4. Il ricorrente articola quattro motivi di impugnazione del decreto della corte d’appello, concernenti altrettanti procedimenti per la durata dei quali era stata richiesta l’equa riparazione. Essi sono tutti posti sotto la rubrica del vizio di motivazione, e svolti in maniera discorsiva, con l’affermazione dell’esistenza della prova documentale del diritto fatto valere, e con la censura dell’insufficienza della motivazione. Si rileva che in nessuno di essi è contenuta la sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., parte seconda ai fini dell’ammissibilità del ricorso, secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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