Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29892 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato TESTA CESARE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTANGELO VINCENZO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1329/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

17/12/09, depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. L’attuale parte ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del suo passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Potenza.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo con il primo motivo violazione dell’art. 142 c.c.n.l. 24.7.2003, dell’art. 66, comma 6c.c.n.l. 4.8.1995, del n. 370 del 1970, art. 3 convertito nella L. n. 576 del 1970, degli art.t 1362 e 1363 c.c., e con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. e omessa vizio di motivazione circa un fatto decisivo, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione alle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. Cass. n. 20894/2011 e numerose altre sentenze deliberate alla medesima udienza del 7 luglio 2011).

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro duemila/00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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