Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29634 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NASCE’

MARIA TERESA, GIOVANNI LO BELLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’ – TRAPANI – SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 45, presso lo studio dell’avv. FAUSTO BUCCELLATO,

rappresentata e difesa dall’avv. PARISI SALVATORE, giusta determina

d’incarico n. 133 del 30.3.2010 e giusta mandato in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1975/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

5.11.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Giovanni Lo Bello che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Fausto Buccellato (per

delega avv. Salvatore Parisi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 29 marzo 2010, G.S. e C.A. chiedono, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata in data 16 dicembre 2009 e notificata il 28 gennaio 2010, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha respinto il loro appello avverso la decisione di primo grado che, in particolare, aveva dichiarato inammissibile, per genericità, la loro domanda – nei confronti della loro datrice di lavoro Azienda Trasporti e Mobilità s.p.a. di Trapani – di pagamento del 220% della retribuzione per ogni giornata di lavoro prestato dopo sei giorni consecutivi, sino al raggiungimento della giornata di riposo.

In proposito, la Corte territoriale ha infatti rilevato che la motivazione del giudice di primo grado – che aveva ritenuto tale maggiorazione spettante unicamente per la giornata di riposo settimanale perduto, secondo la disciplina contrattuale collettiva della materia, valutata come adeguata rispetto alle prestazioni svolte – non era stata specificatamente confutata dagli appellanti, che si erano limitati a richiamare i principi vigenti in materia di compenso per il lavoro prestato di domenica o in giorni di riposo settimanale.

Il ricorso denuncia vizi di motivazione della sentenza nonchè la violazione dell’art. 36 Cost., della L. n. 370 del 1934, artt. 3, 5, 8 e 15 della L. n. 138 del 1958, art. 8, dell’art. 1362 c.c., “in relazione al contratto collettivo, ai contratti aziendali, art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c. e segg. artt. 112, 115 e 116 c.p.c.”.

La società intimata resiste alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per ribadire la nullità, per mancanza degli elementi di cui all’art. 414 c.p.c., del ricorso introduttivo di primo grado anche nella parte tendente ad ottenere il compenso in parola.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso principale è inammissibile – con conseguente assorbimento del ricorso incidentale – e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Ed invero, dopo avere ricordato che nel giudizio di appello erano state elencate anno per anno e per ognuno dei due lavoratori i riposi settimanali perduti (senza peraltro nulla dire in ordine al giudizio di primo grado nonostante che la Corte avesse accertato, in proposito, la mancata formulazione, in tale grado, di precisi elementi di fatto al riguardo), la difesa dei ricorrenti principali illustra ancora una volta la giurisprudenza di questa Corte suprema in ordine al lavoro prestato di domenica (su cfr., ad es., Cass. 29 luglio 2010 n. 17725) e in quello prestato nel settimo giorno consecutivo, con o senza fruizione del riposo compensativo in altro giorno successivo (cfr., ex plurimis, Cass. 7 giugno 2010 n. 13674, 22 gennaio 2004 n. 1135, 3 aprile 2003 n. 5207), per concludere che “si può affermare che si è assistito alla violazione delle clausole contrattuali perpetrata nel mancato rispetto dell’art. 16 ccnl 1976 laddove viene tenuto fermo “l’obbligo dell’azienda di far godere il riposo in altro giorno “, citando altresì il “significativo parere del Ministero del lavoro” contenuto in una lettera del 1965 a proposito della illegittimità della mancata concessione del riposo settimanale.

Ancora una volta il ricorso non affronta, con le proprie censure, l’effettivo tema deciso, sulla base di specifiche argomentazioni di sostegno, dai giudici di merito e relativo al riconoscimento o non ai ricorrenti del diritto al pagamento del compenso contrattualmente previsto del 220% della retribuzione con riguardo non solo al settimo giorno consecutivamente lavorato, ma anche ad ogni ulteriore giornata di lavoro prestato successivamente fino alla giornata di effettiva fruizione del riposo settimanale.

La difesa dei ricorrenti denuncia, inoltre, l’erronea interpretazione, alla stregua dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di norme contrattuali collettive, solo parzialmente riprodotte in ricorso, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, oggi ribadita, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e comunque non produce in questa sede – e non indica in quale atto del processo siano contenuti – i contratti collettivi su cui fonda le censure, secondo quanto prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr,, sull’argomento, le recenti pronunce delle sezioni unite di questa Corte nn. 7161/10 e 20075/10).

Deriva da ciò l’inammissibilità del ricorso principale per l’assenza di reali censure alla sentenza impugnata, per di più formulate violando le regole processuali indicate nonchè il conseguente assorbimento quanto all’esame del ricorso incidentale della società”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso principale e conseguentemente privo di effetti quello incidentale. I ricorrenti principali, sostanzialmente soccombenti, vanno infine condannati a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e conseguentemente privo di effetti l’incidentale; condanna in solido i ricorrenti principali a rimborsare alla A.T.M. s.p.a. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori di legge (12,50%, IVA e CPA).

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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