Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30001 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G. (cod.fisc. (OMISSIS)), nella qualità di
erede di C.M. (deceduto), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA,
rappresentata e difesa dagli avvocati OLIVIERO DANIELE e LOVELLI
COSIMO giusta procura in calce al ricorso introduttivo della CORTE
D’APPELLO DI MILANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICA MANZI, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
o, in subordine, rinvio atti alle SS.UU.: in ulteriore subordine
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con decreto depositato in Cancelleria il 3/6/2009, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto all’equa riparazione azionato da C.G. quale erede, e respinta la domanda presentata in proprio, in relazione al giudizio pensionistico introdotto dal de cuius, C.M., con deposito del ricorso (verosimilmente) il 13 novembre 1969, e definito con sentenza della Corte dei Conti del 23 gennaio 2008, a seguito della riassunzione della C., atteso il decesso del C. M. il (OMISSIS);
che la Corte del merito ha inteso applicabile il termine di prescrizione decennale, decorrente anche durante la pendenza del processo, dal momento in cui è stato superato il termine ragionevole di durata;
che la C. ha proposto ricorso sulla base di unico motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 4.
Diritto
RILEVATO IN DIRITTO
che la questione della prescrizione del diritto all’equo indennizzo è stata rimessa alle sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione, in data 17/10/2011.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011