Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29703 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 29/12/2011), n.29703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), A.F.

(OMISSIS), AC.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo

studio dell’avvocato MILLI MARINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato NOVARO MAURIZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MERANO FRANCESCO E LUIGI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 588/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

5/05/09, depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 22 maggio 2009 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Imperia n. 114/06, impugnata con appello principale della snc Merano Francesco e Luigi e con appello incidentale dell’originario attore A.G., nelle more deceduto, dichiarava fondata la domanda proposta da quest’ultimo, limitatamente alla modifica della pendenza di una scala che conduceva alla proprietà A..

Condannava la soc. Merano al ripristino dei luoghi, rigettate le altre domande.

Gli appellanti incidentali eredi A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 luglio 2010.

Snc Merano Francesco e Luigi è rimasta intimata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile. I cinque motivi denunciano rispettivamente:

a) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 1102 e 1122 c.c..

b) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

c) violazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e art. 34, u.c., norme tecniche “puc”.

d) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1145 e 1170 c.c. e conseguente vizio di motivazione.

e) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e conseguente vizio di motivazione.

Nessuno dei motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).

Quanto alla parte delle censure che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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