Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29983 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 879/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

17/09/09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, riformando la statuizione di primo grado, condannava il Ministero della Giustizia ad erogare all’ufficiale giudiziario T.F. (fermo l’inquadramento) le differenze retributive tra la posizione economica C1 e la C2 con decorrenza dal 6 aprile 2001. Il T. era stato nominato dirigente nel 2000 ed aveva svolto mansioni dirigenziali presso l’ufficio Nep di (OMISSIS), nel quale, il 6 aprile 2001, era stato introdotto in organico un posto di ottava qualifica funzionale, per cui, affermava la Corte territoriale, solo da quella data, spettavano le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni.

Avverso detta sentenza il Ministero di Giustizia ricorre. Il T. è rimasto intimato;

Il Ministero si duole che non sia stato considerato il disposto del D.P.C.M. 15 dicembre 2008, anteriore quindi alla decisione della Corte di Bologna, con cui sono state soppresse le posizioni economi che C2 e C3 della figura professionale dell’ufficiale giudiziario.

Letta la relazione resa ex art. 388 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui ala relazione sono condivisibili, perchè l’invocato D.P.R. 15 dicembre 2008 contiene effettivamente La “Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione giudiziaria del Ministero della a giustizia”.

Il dispositivo è il seguente decreta:

1. Ferma restando l’attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 74, comma 1, lett. a) e b) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell’Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinerà, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

ALLEGATO Tabella A. Dotazione organica.

Terza Area Totale 12.239.

Seconda Area Totale 26.991.

Prima Area Totale 4.472.

Totale aree funzionali 43.702.

Il decreto invocato nulla dice quindi espressamente sull’inquadramento degli ufficiali giudiziari, rinviando ad un decreto ministeriale il nuovo inquadramento di personale, nelle aree, nei profili professionali e nelle fasce retributive. Il ricorso va pertanto rigettato, nulla per le spese non avendo il T. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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