Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29183 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.A. ed Equitalia Esatri s.p.a.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 270/2007/63 depositata il 14/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Brescia n. 11/2/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio di Chiari all’esito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. 11 P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, laddove la CTR ha ritenuto che la cartella dovesse essere preceduta da avviso di accertamento e che la stessa dovesse essere fornita di adeguata motivazione.
La censura è fondata nei seguenti limiti alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2667 del 18/12/2009) secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe affermato la carenza di motivazione della cartella senza alcun esame delle argomentazioni formulate dall’Ufficio in sede di appello.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento alla luce delle ragioni espresse dall’ufficio in sede di appello.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011