Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29186 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G., titolare della omonima ditta, elett.te dom.to in
Roma, al Viale Liegi 28, presso lo studio dell’avv. CANNATA Mario,
dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. BLASIO Filippo,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 124/2007/8 depositata il 28/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste dei P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da S.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Nuoro n. 163/9/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di recupero (OMISSIS) Iva 2003. La CTR rilevava che la impugnativa dell’avviso emesso nei confronti del S., quale titolare della ditta individuale era stato impugnato dalla Eurocamping di Sanna Giovanni s.a.s.; di talchè inammissibile doveva ritenersi l’appello proposto da soggetto diverso da quello che aveva partecipato al giudizio di 1^ grado. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il S. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. b e comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente applicato tali norme non essendo incerta la identità del ricorrente anche alla luce del deposito dell’atto impugnato.
La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 18 cit., nella parte in cui si afferma la carenza di legittimazione di esso S. a proporre appello in quanto estraneo al giudizio di 1^ grado.
La censura è inammissibile in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Con terzo motivo il ricorrente assume la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. I giudici di appello avrebbero fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che esso S. avesse impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato alla società Eurocamping e non quello n. (OMISSIS).
La censura è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.
Tali considerazioni vanno mantenute ferme anche alla luce di quanto argomentato dal S. con la propria memoria.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011