Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29466 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. III, 28/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’Avvocato LAURO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’Avvocato BARTOLINI CARLO, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA –
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo
studio dell’Avvocato RICCIOTTI BRUNO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
P.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 874/2009 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata
il 29/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione con cui il Giudice di pace – nella causa di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, promossa da C.L. contro P.P. e la s.p.a.
Assicurazioni di Roma – ha quantificato i danni, escludendo la risarcibilità della perdita di introiti subita dal danneggiato, sergente maggiore dell’Aeronautica, per non avere potuto partecipare ad una missione in Kosovo, a causa delle lesioni riportate nel sinistro.
Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Assicurazioni di Roma con controricorso.
Il P. non ha depositato difese.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1223 cod. civ., sul rilievo che la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile in materia di responsabilità civile la suddetta norma, nella parte in cui dispone la risarcibilità del danno da mancato guadagno.
Con il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il nesso causale fra le lesioni da lui riportate nel sinistro e la sua mancata assegnazione alla missione in Kosovo, omettendo di prendere in esame la documentazione in atti, da cui risulta che con telegramma 10 maggio 2005 egli era stato convocato dall’Aviazione Viterbo per partecipare al ciclo addestrativo, e che già prima dell’incidente, verificatosi il 2.2.2005, aveva superato tutti i testi attitudinali prescritti, avendo fra l’altro già partecipato ad altra missione militare.
3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
Deve essere indubbiamente corretta la motivazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile in tema di responsabilità civile l’art. 1223 cod. civ. e non risarcibile il danno futuro.
Ma si tratta di affermazioni ininfluenti in ordine alla decisione, avendo il Tribunale esaminato a fondo la domanda del ricorrente di risarcimento del danno da mancato guadagno – in contrasto con le suddette affermazioni di principio – domande che ha rigettato sulla base di considerazioni del tutto diverse; cioè perchè ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il fatto che vi era un alto grado di probabilità che il C., se avesse partecipato all’addestramento, sarebbe stato ritenuto idoneo ed avrebbe conseguito il diritto di partecipare alla missione.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del fatto che egli aveva in precedenza superato tutti i test attitudinali e che quindi la chance di ottenere l’incarico ed il relativo compenso era concreta e rilevante.
3.1.- Le censure sono inammissibili, poichè attengono ad una valutazione di merito, che il giudice ha operato nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, e che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove non siano posti in evidenza vizi logici o giuridici interni al percorso logico e argomentativo posto a base della decisione, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione delle risultanze documentali a quella operata dai giudici del merito.
Va soggiunto che il ricorrente – pur avendo correttamente richiamato nel ricorso il preciso tenore dei documenti di cui lamenta l’omesso esame e l’erronea interpretazione, nel rispetto del principio di autosufficienza – non ha dichiarato di avere prodotto in questa sede i citati documenti, nè ha specificato se e dove essi siano reperibili fra gli atti di causa, come disposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).
5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con provvedimento in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le deduzioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011