Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29284 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18465-2010 proposte da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo 2011 studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5-D, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI
MAURIZIO, (studio avvocato MARIA LUISA FALLA TRELLA), che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MICHELI, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
3/02/2010, depositata il 11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
1. Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta da S. L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dall’1.3.2000 al 30.6.2000 e la causale delle “esigenze eccezionali” conseguenti alla ristrutturazione aziendale, dichiarando il diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio e condannando la azienda al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni decorrenti dalla data del 3.5.2005 di messa in mora del creditore.
A seguito di appello delle Poste, la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’impugnazione.
2. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L’intimata resiste con controricorso.
3. La ricorrente ha prodotto successivamente un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.7.2010, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato la ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza, la medesima parte ha depositato memoria.
Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio vengono compensate in adesione alla presumibile volontà delle parti in tal senso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011