Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29504 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE

PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LAURO FRANCESCO, MARCO MOCELLA

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.D., R.A., D.R.,

R.M.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 5626/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/10/09, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14 – 27.10.2009 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato t’ANM Azienda Napoletana Mobilità spa a corrispondere ad A.C., L.D., R.A., R.M. e D.R. le differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio, relative alla retribuzione dovuta, ai sensi del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c) per la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati, da una località all’altra per prendere servizio o far ritorno a servizio compiuto;

avverso tale sentenza della Corte territoriale l’ANM Azienda Napoletana Mobilità spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’intimato A.C. ha resistito con controricorso;

gli intimati L.D., R.A., R. M. e D.R. non hanno svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità del controricorso, non essendo stata depositata, in relazione alla sua notifica a mezzo posta, la cartolina A.R. e mancando quindi la prova del perfezionamento della notificazione;

3. con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17 e dell’art. 12 disp. gen., si duole dell’errata interpretazione della normativa di riferimento, non applicabile laddove, come nel caso di specie, i lavoratori non siano tenuti, sulla base di direttive aziendali a recarsi preventivamente in un luogo non coincidente con quello di inizio turno o a trovarsi, dopo la prestazione, in altro luogo non coincidente con quella di fine turno (cosiddetti viaggi comandati);

3.1 la giurisprudenza di questa Corte, in controversie sostanzialmente analoghe, ha reiteratamente affermato che il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento); posto che il fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda, il diritto all’attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo dalla separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l’inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo e la connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna; nè la contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla giornata) incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3575/2006; 4496/2008; 7197/2010; 8355/2010;

10020/2011);

questo indirizzo deve essere ulteriormente confermato, non essendo stati addotti a sostegno della censura argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dalle pronunce richiamate; essendosi la Corte territoriale conformata ai surricordati principi il motivo all’esame va disatteso;

4. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull’eccezione di prescrizione quinquennale svolta in prime cure e reiterata nel ricorso d’appello;

4.1 secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione è giudice del fatto e ha il potere – dovere di esaminare gli atti di causa se il motivo di ricorso è ammissibile; il che significa, in applicazione del principio di autosufficienza del medesimo, che se è denunciato un error in procedendo, il ricorso deve indicare da quali atti del precedente giudizio è desumibile, e pertanto, nel caso di impugnazione per omessa pronuncia su una sua domanda, per evitare che la Corte Suprema dichiari inammissibile il motivo per novità della censura, il ricorrente deve indicare in quali atti, e con quali specifiche frasi in essi contenute, l’ha proposta dinanzi al giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7194/2000); il motivo all’esame non risponde a tali requisiti, e deve quindi ritenersi inammissibile, non essendo stati riportati nel ricorso gli esatti termini con i quali, nella memoria difensiva di prime cure, sarebbe stata svolta l’eccezione di prescrizione di che trattasi;

5. in definitiva il ricorso va rigettato;

non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’assenza di valida attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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