Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29298 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11965-2010 proposto da:
M.A. titolare dell’omonima impresa edile, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato
MORETTI FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARSO CARMELO,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
ZACCO, rappresentato e difeso dall’avvocato IOZZIA VINCENZO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 690/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA
dell’8.10.09, depositata il 14/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato il 23 aprile 2010 M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n 690/2009 pubblicata il 14 novembre 2009, con la quale è stato condannato a corrispondere a C.C. la somma di Euro 10.990,11 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e spese del doppio grado.
C.C. ha resistito con controricorso notificato il 5 giugno 2010.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore avv. Carmelo Scarso, munito di mandato speciale, e, per accettazione, dall’avv. Vincenzo Iozzia, difensore del controricorrente C.C..
Può pertanto pronunciarsi l’estinzione del giudizio, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante l’adesione della controparte alla rinuncia (artt. 390 e 391 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011