Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29137 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24876-2009 proposto da:
COMUNE di PADOVA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MONTOBBIO ALESSANDRA, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.L. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 20/24/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA del 22.9.08, depositata il 06/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Filippo Loria (per delega avv.
Lorenzoni Fabio) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 novembre 2011, dal Cons. Maria Giovanna Sambito.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“La CTR del Veneto con sentenza dep. il 6/10/2008 ha, accogliendo l’appello di S.L. e rigettando l’appello incidentale del Comune, riformato la sentenza della CTP di Padova che aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni e al riconoscimento delle agevolazioni di prima casa, escludendo le agevolazioni quale immobile di interesse storico. La CTR rilevava che benchè fosse evidente l’errore del Ministero nella trascrizione del vincolo, limitato nel decreto ad un ristretto spazio in cui v’erano resti di pavimentazione romana, valeva la trascrizione del vincolo sull’intero immobile.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi fondati su violazione di legge e vizio motivazionale.
La contribuente non ha resistito.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. 6^ n. 3 del 1997) quello secondo cui la trascrizione del vincolo sui beni di notevole interesse storico ed artistico e sulle zone di rispetto relative agli stessi beni ha carattere costitutivo, affermatosi durante la vigenza della L. 20 giugno 1909, n. 364 e della L. 11 giungo 1922, n. 722, è applicabile anche successivamente all’entrata in vigore della L. 1 giugno 1939, n. 1089, fermo restando che essa deve riguardare esclusivamente i terzi, e non anche il proprietario al quale il provvedimento sia stato notificato direttamente e con tempestività.
Orbene la contribuente non può avvantaggiarsi di una trascrizione diversa dal titolo, anche in considerazione della evidenza dell’errore tranquillamente riconosciuto dalla CTR, onde nei suoi confronti non può che valere la situazione effettiva quale risultante dal decreto.
Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza con necessità di rinvio per la decisione delle questioni assorbite”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
ritenuto che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè va disposto in conformità con la stessa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011