Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29091 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 28/12/2011), n.29091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Pres.te f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sez. –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9192-2010 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio degli avvocati PASCAZI PAOLO, ARENA GREGORIO, ANGELO

CASILE, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALEE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4629/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Lidia CAPUTI IAMBRENGHI dell’Avvocatura Generale

dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.D., già dipendente dell’ENEA, cessato dal servizio in data anteriore al 30 giugno 1998, propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’ente datore di lavoro volta a dichiarare la sua posizione di assicurato e beneficiario della polizza collettiva n. (OMISSIS), stipulata dallo stesso Ente presso l’INA e la illegittimità della mancata corresponsione del trattamento assicurativo.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’8 maggio 2009, rigettò il gravame, osservando che, anche se la domanda fosse stata qualificata come risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., secondo la qualificazione data dall’attore, non sarebbe mutata la conclusione con riguardo alla questione di giurisdizione, trattandosi comunque di azione inerente ad un rapporto di pubblico impiego cessato in data anteriore al 30 giugno 1998, e dunque soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M.. Resiste con controricorso l’ENEA. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 1 cod. proc. civ., ovvero del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1 e art. 69, comma 7. Si sostiene la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura extracontrattuale dell’azione proposta in giudizio e della permanenza della condotta illecita dell’ente convenuto, protrattasi oltre la data del 30 giugno 1998, restando irrilevante – a dire del ricorrente – la circostanza, valorizzata dalla Corte di merito, che il servizio sia cessato anteriormente a tale data. La illustrazione del motivo si completa con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto, a norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: “Premesso che i ricorrenti, che fondano la domanda sulla propria qualità di beneficiari e non di parti contrattuali del contratto di assicurazione, deducono anche una ipotesi di responsabilità aquiliana dell’ENEA per fatto illecito, cui si aggiunge la richiesta pure dei danni morali e posto che le suesposte prospettazioni e richieste qualificano sempre ed in via definitiva l’azione come extracontrattuale, considerato anche il fatto che la stipula della convenzione assicurativa n. (OMISSIS) non ha costituito atto di gestione del rapporto di lavoro, ma rientrava nell’ambito della libertà contrattuale e della libera disponibilità delle somme costituenti gli accantonamenti del trattamento di fine lavoro che sussistono in capo all’ente datore di lavoro, dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, nel denegare la giurisdizione del giudice ordinario se vi è stata la violazione da parte della Corte di appello di Roma del seguente principio giuridico in materia di riparto di giurisdizione: In tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (allorchè la controversia abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998); se si tratta invece di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, si deve ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell’azione contrattuale, e quindi allorchè, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento dei danni senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi inerenti al rapporto di impiego”; “In alternativa all’applicazione alla fattispecie de qua del su richiamato principio e premesso che la condotta illecita di occultamento del credito tenuta dall’ente è proseguita anche successivamente alla cessazione dal servizio dei ricorrenti e che pertanto ha avuto i connotati della permanenza almeno fino alla sentenza TAR Lazio n. 3364/2002 del 20 aprile 2002, in quanto, pur se iniziatasi prima del 30.6.1998, è proseguita dopo tale data, dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, nel denegare la giurisdizione del giudice ordinario se vi è stata la violazione da parte della Corte d’appello di Roma del seguente principio giuridico in materia di riparto di giurisdizione: In tema di pubblico impiego privatizzato, al fine del riparto di giurisdizione sulla base del discrimen temporale fissato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinano allorchè tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998”.

2. – La censura risulta infondata alla stregua dei principi già enunciati dalle Sezioni unite in analoghe controversie (v., da ultimo, Cass. S.U., ord. n. 6599 del 2011). In particolare, deve rilevarsi che: a) la domanda trae fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e i giudici di merito hanno ritenuto che la convenzione assicurativa stipulata dall’ente datore di lavoro trova la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, non configurandosi, perciò, una funzione direttamente previdenziale degli importi garantiti dalla polizza e dovendosi escludere altresì, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti sia riconducibile a un diverso rapporto giuridico, comportante un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia avente ad oggetto emolumenti corrisposti direttamente dall’ENEA; e, d’altra parte, la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa è funzionale all’interesse proprio dell’ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, si che non può configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati dai ricorrenti, finirebbero per configurarsi come un’indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto (cfr, Cass., sez. un., ord. n. 6599 del 2011 cit., n. 21553 del 2009, e altre conformi); b) la domanda è stata esattamente qualificata e valutata e va quindi escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella erronea identificazione del petitum; c) non può rilevare, d’altronde, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., n. 5468 del 2009; n. 15849 del 2009); d) per gli aspetti risarcitori non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati adeguatamente prospettati, peraltro, successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame.

3. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200.00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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