Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10753 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 05/06/2020), n.10753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24005-2018 proposto da:

V.S. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore del BAR `TABACCHERIA DI V.S. & C. SAS,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– ricorrenti –

contro

DTL – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 60 pubblicata il 12.2.2018 la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e da V.S. in proprio, avverso la decisione di primo grado che aveva revocato le ordinanze ingiunzioni (n. 262 e n. 262 bis notificate l’11.9.2015) e condannato le parti opponenti al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 8.750,00; in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti Alessandria (già Direzione Territoriale di Alessandria), ha rideterminato le sanzioni amministrative in complessivi Euro 35.995,00;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tardivo l’appello della società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e del V.S. depositato il 27.12.2016, dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza risalente al 27.5.2016; ha escluso che fosse applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, ricadendosi nella ipotesi di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3;

3. avverso tale sentenza la società Bar Tabaccheria di V.S. & C. s.a.s. e V.S. in proprio hanno proposto ricorso per cassazìone, affidato ad un unico motivo; l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti Alessandria è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, censurando la sentenza per aver stabilito che l’opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa per la violazione di prescrizioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato rientrasse tra le controversie di lavoro disciplinate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.;

6. il Collegio, rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 2034 del 2020 pronunciata dalla Sez. 6 di questa S.C. è stata disposta la trasmissione della causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione della natura delle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni per il lavoro dopo il D.Lgs. n. 150 del 2011; che la decisione della suddetta questione ha rilevanza anche nel procedimento in esame; che pertanto appare opportuno un rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali del 23 ottobre 2019, 18 dicembre 2019 e 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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