Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10435 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36040-2018 R.G. proposto da:

L.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Speciale Andrea

Vincenzo, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

CAF S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1667/2017 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 08/11/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

L.F. ha proposto opposizione avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa ai suoi danni dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (alla quale, in corso di giudizio, è subentrata la Rubidio SPV s.r.l., rappresentata dalla mandataria S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l.). Nel contraddittorio con la società opposta, il Tribunale di Macerata accoglieva l’opposizione. La decisione veniva impugnata dalla creditrice. La Corte d’appello di Ancona, accogliendo il gravame, in totale riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da L., condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Questa sentenza è stata fatta oggetto, da parte del L., di ricorso per cassazione articolato in due motivi. La parte intimata CAF s.p.a. – nel frattempo subentrata alla S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l. – non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il L. ha fatto pervenire memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’irritualità della memoria difensiva che il L. ha fatto pervenire a mezzo posta, sicchè che nulla di quanto in esse proposto può essere preso in considerazione. Infatti, alle memorie ex art. 380-bis c.p.c. non è applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c., previsto esclusivamente per il ricorso e il controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01).

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, consistita nell’omessa motivazione in ordine all’eccezione di difetto di specificità dell’appello proposto dalla controparte.

Il motivo è inammissibile.

La deduzione con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Sez. 3, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 01; Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012, Rv. 623401 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006, Rv. 586742 – 01). Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori procedurali commessi dal giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100 – 01).

Viceversa, il L., piuttosto che riprodurre il tenore dell’appello proposto dalla controparte, per evidenziare che esso non aveva i caratteri richiesti dall’art. 342 c.p.c., ha riferito soltanto di come egli avesse svolto innanzi alla corte di merito l’eccezione di inammissibilità del gravame avversario.

Tale carenza espositiva determina l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il secondo motivo si denuncia la viopzione dell’art. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. In particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul tema “dell’applicazione degli interessi di mora agli interessi compensativi previsti nelle rate ancora a scadere”.

Anche in questo caso il motivo è carente di specificità.

Infatti, lo stesso ricorrente ammette che l’oggetto del giudizio di opposizione era stato ampliato mediante la successiva deduzione di ulteriori argomentazioni (pag. 12).

Tale circostanza, tuttavia, resta sprovvista di riscontro, avendo omesso il L. di indicare specificatamente con quali atti sarebbe stato introdotto nel giudizio il thema decidendum sul quale la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi. Tale non può considerarsi, in particolare, la deduzione contenuta nelle comparse conclusionali, poichè in quella fase del giudizio non è possibile modificare l’oggetto della domanda, introducendo temi nuovi. Nè risulta che la questione sia stata trattata dal giudice di primo grado, dal momento che il nucleo essenziale della decisione, come riferito da ricorrente (pag. 5), concerne semplicemente il divieto di produzione di interessi anatocistici, mentre il profilo del quale si discute nel secondo motivo di ricorso, peraltro non nitidamente illustrato, sembra avere tenore diverso, in quanto relativo alla possibilità di cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi, quantomeno per le rate del mutuo ancora a scadere.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA