Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10487 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Giuseppe Umberto L.C. – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29090/2018 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliato in Isernia, in via XXIV

Maggio 33, presso l’avvocato Paolo Sassi del Foro di Napoli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 da Dott. LIBERATI GIOVANNI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda del ricorrente, C.K., nato in (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine di protezione sussidiaria, in ulteriore subordine di riconoscimento della protezione umanitaria, confermando le conclusioni negative della Commissione territoriale di Salerno, Sezione di Campobasso.

Il Tribunale ha ritenuto riconducibili a questioni di carattere personale e familiare le ragioni dell’allontanamento del ricorrente dal (OMISSIS), dovuto a dissapori con il padre e la matrigna, e poco credibile, a causa della sua inverosimiglianza, quanto dallo stesso riferito, a proposito di un attacco di predoni durante la sua fuga da tale paese. E’ stata, poi, esclusa la sussistenza in tale paese di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, idonea a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), e anche dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emersi stati patologici o specifici caratteri di vulnerabilità del ricorrente tali da far concludere che il ritorno nel Paese di origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.

2. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) et g), artt. 3, 5, 6, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, a causa della mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente nel paese di origine del ricorrente medesimo, quale emergente dalla documentazione allegata al ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, e anche l’omissione di attività istruttoria e la mancanza assoluta di motivazione.

Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione dei motivi di ricorso e l’omessa indicazione sia degli stessi, sia della vicenda esposta dal ricorrente, sia delle ragioni che avevano indotto il Tribunale a ritenere non plausibile il racconto del ricorrente ed esclusivamente di natura personale i motivi del suo allontanamento dal (OMISSIS), violando anche il dovere di cooperazione istruttoria. Ha affermato che sussisterebbe un fondato timore di pericolo per il caso di ritorno del ricorrente nel paese di origine, laddove sarebbe esposto al rischio di essere ucciso per mano dei ribelli o della prima moglie del padre, giacchè la vicenda dallo stesso narrata doveva essere valutata tenendo conto delle diverse usanze e consuetudini di tale paese.

Censura anche l’affermazione del Tribunale in ordine alla insussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da determinare un pericolo per il ricorrente in caso di ritorno in tale paese, fondata esclusivamente sul rapporto di Amnesty International 2017 – 2018, senza alcuna precisazione degli elementi posti a base di tale valutazione e senza alcuna confutazione delle critiche del ricorrente alla decisione della Commissione territoriale, non essendo stato considerato che in (OMISSIS) si erano verificate nel recente passato indubitabili violazioni dei diritti umani, come riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di merito, nonostante la destituzione dell’ex dittatore Y..

2.2. In secondo luogo, lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e l’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e l’omessa attività istruttoria, non essendo stata considerata la situazione di insicurezza e instabilità del (OMISSIS), tale da determinare la violazione dei diritti fondamentali della persona.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), in relazione alla revoca disposta dal Tribunale della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fondata sulla manifesta infondatezza del ricorso, non essendo state illustrate le ragioni di tale manifesta infondatezza, posto che i motivi di ricorso non potevano dirsi manifestamente infondati, nè caratterizzati da mala fede o colpa grave del ricorrente, cosicchè la decisione del Tribunale risultava ingiustamente limitativa di un diritto fondamentale del ricorrente, cioè quello di agire in giudizio allo scopo di ottenere il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, tenendo anche conto delle percentuali di accoglimento delle richieste di riconoscimento di protezione internazionale.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Osserva il Collegio che i motivi proposti sono manifestamente infondati, perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto, disgiunte sia dalla analisi della situazione specifica del ricorrente, sia dalla individuazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, e sono volti, in realtà, a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda.

5. Quanto al primo motivo, il Tribunale, sia pure succintamente, ha indicato le ragioni per le quali la prospettazione del ricorrente, sia in ordine al pericolo per la sua incolumità in caso di ritorno in patria, sia a proposito dei conflitti armati ivi esistenti, è stata ritenuta infondata, evidenziando, in particolare, la natura personale delle ragioni (costituite da dissapori con il padre e la matrigna) che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, lo avevano indotto ad allontanarsi dal (OMISSIS), e l’insussistenza di una situazione di conflitto armato nell’area ((OMISSIS)) dalla quale lo stesso proviene.

Giova al riguardo ricordare che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) definisce rifugiato il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione dell’art. 10.

Analoga definizione si rinviene nel D.Lgs. n. 25 del 2008, che contiene l’attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Il rifugiato politico, poi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, ratificata in Italia con la L. 24 luglio 1954, n. 722, ed ai sensi della direttiva 2005/85/CE, attuata con il D.Lgs. n. 25 del 2008, è colui che non può o non vuole far ritorno nel Paese in cui aveva in precedenza la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta. Pertanto, la situazione socio-politica e normativa del Paese di provenienza rileva solo se si correla alla specifica posizione del richiedente e, più nello specifico, al fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1 identifica il danno grave nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 11103/2019, Rv. 653465-01, con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

Nel caso in esame il Tribunale, sia pure con motivazione succinta, ha ritenuto che il timore di persecuzione, peraltro genericamente dedotto, non rientri in alcuno dei casi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di motivi esclusivamente personali, disgiunti dall’appartenenza a un’etnia, associazione, credo politico o religioso, o dalle tendenze e stili di vita del ricorrente, e quest’ultimo si è limitato a dolersi sul punto della insufficienza della motivazione che, però, risulta idonea a dar conto della mancanza dei presupposti per il riconoscimento di detto status, tenendo conto del consolidato principio secondo cui i rapporti tra privati sono estranei al sistema di protezione internazionale (come chiarito ex plurimis da Cass., Sez. 6-1, n. 11110/2019, Rv. 653482-01).

La deduzione della esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato è stata ritenuta infondata dal Tribunale sulla base di quanto emergente dall’ultimo rapporto Amnesty International (2017 – 2018) e tale rilievo, idoneo a giustificare la decisione di rigetto, è stato censurato in modo generico e sul piano della valutazione della situazione di fatto, proponendo una censura priva di specificità e non consentita in sede di legittimità.

6. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile a causa della sua genericità, perchè consiste nel richiamo a disposizioni di legge e a precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità e nella mera asserzione di una situazione di instabilità in (OMISSIS), disgiunta dalla analisi di tale situazione e, soprattutto, della condizione personale del ricorrente.

Va al riguardo ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiesta al questore o all’autorità giudiziaria, in entrambi i casi al di fuori del sistema della protezione internazionale, è un istituto di salvaguardia introdotto dalla L. n. 40 del 1998 e poi trasfuso nel predetto D.Lgs.. La successiva entrata in vigore della protezione sussidiaria ad opera del D.Lgs. n. 251 del 2007, in parte ne ha assorbito l’ambito operativo, ma l’istituto mantiene una sua autonomia come misura atipica di protezione umanitaria, il cui fondamento risiede nel principio di non refoulement del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, per ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Il D.L. n. 113 del 2018 ha eliminato la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria, salvo che ricorrano i motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, altresì espungendo, ovunque necessario, le parole “umanitaria” e “protezione umanitaria”. Le uniche ipotesi eccezionalmente riconoscibili ai fini della tutela sono a) il permesso di soggiorno in casi speciali, per motivi di protezione sociale dell’art. 18, per le vittime di violenza domestica di cui all’art. 18-bis ed il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater; b) il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art. 19, comma 2, lett. d-bis; c) il permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dal questore nei limiti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e 1.1.; il permesso di soggiorno per contingente ed eccezionale calamità naturale di cui all’art. 20-bis; il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile di cui all’art. 42-bis, quest’ultimo di durata biennale. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un catalogo aperto di ipotesi ricomprendenti i seri motivi umanitari, gli obblighi costituzionali e gli obblighi internazionali. In particolare, secondo Cass., Sez. 1, n. 4455/2018, Rv. 647298, sono ricomprese in tale tipo di tutela la salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, peraltro prospettato genericamente nel ricorso, non è, però, da solo sufficiente per giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Ciò premesso in via generale, osserva il Collegio che non sono stati allegati elementi sufficienti a ritenere compromesso o leso il diritto alla salute nè sono ravvisabili condizioni di vulnerabilità, a seguito della comparazione del sistema del Paese d’origine con quello ospitante, con la conseguente correttezza della decisione di diniego anche della protezione umanitaria adottata dal Tribunale.

7. Il terzo motivo, relativo alla revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile.

In proposito, infatti, questo Collegio ritiene di dover aderire all’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 29228 del 2017; contra, invece, Cass. n. 7191 del 2016), secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.

8. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA