Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10357 del 01/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 01/06/2020), n.10357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24981-2019 proposto da:
F.C.M. E F.A., RICORSO NON
DEPOSITATO AL 03/09/2019;
– ricorrente –
contro
D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALBERTO CARUSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2650/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO
GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta legittimamente da parte del resistente, in situazione nella quale il ricorso non era stato depositato da parte dei ricorrenti dopo la notifica (v. certificato della cancelleria in data 3 settembre 2019).
Ciò non rivela alcuna anomalia, perchè la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008).
Nello stesso tempo è stato però precisato che, qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata. atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione
(Cass. n. 4500/1988; n. 10810/2011).
In applicazione di tale principio, posto che nella specie il resistente non ha depositato la copia notificata del ricorso (v. nota di deposito e iscrizione a ruolo, dove la copia ricorso notificato non compare nell’elenco dei documenti depositati), il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020