Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10282 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15304/2018 R.G. proposto da:
M.T., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce
al ricorso, dall’avv. Marilena MARTUSCELLI, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Fogliano, 4/A, presso lo studio legale
dell’avv. Paolo BARLETTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9295/04/2017 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il
07/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di Teresa MEDICI per recupero a tassazione del maggior reddito di capitale da questa conseguita nei limiti della quota di partecipazione (pari al 99,00%) nella P. s.r.l., a ristretta base societaria, nei cui confronti
l’amministrazione finanziaria aveva accertato, con riferimento all’anno di imposta 2009, un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP, con la sentenza impugnata la CTR, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che era ancora pendente il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento societario, che non sussisteva la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in assenza di un concreto pregiudizio subito dalla ricorrente, che sussisteva la presunzione di distribuzione degli utili societari essendo irrilevante la circostanza che questi non fossero transitati sul conto corrente della socia;
– per la cassazione della sentenza d’appello la contribuente ricorre con tre motivi cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020