Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10084 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. un., 28/05/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 28/05/2020), n.10084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 698-2019 proposto da:

SUA.CO.TEX. IMPORT – EXPORT S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCA TOZZI ed ALFREDO MARIA SERRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5480/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 20/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. LUIGI

SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso

inammissibile.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Consiglio di Stato confermò la sentenza del Tar della Campania con la quale era stato respinto il ricorso proposto da SUA.CO.TEX. Import – Export s.r.l. per l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia (prot. N. 101099 del 22 maggio 2017) di cui era stata oggetto la società, recante il contestuale diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; il provvedimento interdittivo era giustificato, in una società a base partecipativa familiare quale la SUA.CO.TEX. Import – Export s.r.l., dalla tipologia di reati sintomatici ai fini antimafia imputati ai soci e congiunti della famiglia, dai legami degli stessi con soggetti appartenenti a clan camorristici, dai numerosi controlli di polizia che avevano fatto emergere contatti dei soci con persone pregiudicate per delitti rilevanti ai fini antimafia;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

il Ministero ha resistito con controricorso;

la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con unico motivo la società ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione, scaturita in manifesta denegata giustizia degli artt. 134 e 117 Cost., parametro intermedio art. 11 CEDU e art. 1 protocollo 1 CEDU”, e lamenta che il Consiglio di Stato abbia ritenuto applicabili alla fattispecie i principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia e, conseguentemente, giudicato manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84, comma 4, lett. d) ed e), sollevata in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1 e in relazione all’art. 11 della CEDU ed 1 del protocollo addizionale; va premesso che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, “il sindacato della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione”, con esclusione, quindi, dei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311);

specificamente, nel caso in esame, in cui si denuncia il mancato rilievo di questione incidentale di costituzionalità, vale il principio secondo cui “poichè il vigente sistema di sindacato incidentale di costituzionalità attribuisce a qualsiasi autorità giurisdizionale, innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla per manifesta irrilevanza o infondatezza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del giudice amministrativo, non potendo, per definizione, integrare quell’esercizio, un vizio di potere giurisdizionale sindacabile dalla S.C. alla stregua dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., comma 1” (Cass. 30 luglio 2018 n. 20168);

allo stesso modo non è sindacabile la decisione del giudice amministrativo riguardo al rilevato contrasto interno con le norme sovranazionali, “atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione Europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di Cassazione, nè può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive” (Cass. Sez. U. n. 29085 del 11/11/2019);

ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte Costituzionale, non ravvisabile neppure in caso di sentenza “abnorme” o “anomala”, ovvero di stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. Sez. U. 14 ottobre 2019 n. 31023);

le spese del giudizio sono liquidate secondo soccombenza, con limitazione, quanto alle spese vive, a quelle prenotate a debito, trattandosi di rimborso delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato (Cass. 11 settembre 2018 n. 22014);

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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