Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9967 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 27/05/2020), n.9967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28898/2016 proposto da:

C.N., e C.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell’avvocato

Michele Giannasio, dal quale sono rappresentate e difese;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, corso Vittorio

Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’avvocato professore Romano

Vaccarella, dal quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

e contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4893/2016 della Corte di appello di Roma,

depositata il 1 agosto 2016 e notificata il 6 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

uditi gli Avv.ti Michele Giannasio, per parte ricorrente, e Romano

Vaccarella, per parte resistente.

Fatto

CONSIDERATO

che:

– con atto di citazione notificato il 13 maggio 2008 i germani C.R. e L. evocavano, dinanzi al Tribunale di Roma, le sorelle C.N. e G. per sentire dichiarare aperta la successione testamentaria del genitore, C.T., deceduto il (OMISSIS), il quale aveva disposto di tutte le sue sostanze con testamento olografo, con il quale aveva nominato eredi universali le due figlie, per cui chiedevano accertarsi la lesione della loro quota di legittima e, previa riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura atta a garantire la citata quota, si procedesse alla divisione dei beni e alla restituzione dei frutti percepiti. Aggiungevano che la madre, P.E., aveva prestato acquiescenza al testamento;

– instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute, che eccepivano la prescrizione dell’azione di riduzione, l’inammissibilità per mancata accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, assumendo, altresì, che talune liberalità elargite dai genitori in favore degli attori erano rilevanti ai fini della riunione fittizia e della imputazione ex se, chiedendo, inoltre, di accertare la natura simulata dell’atto di vendita intervenuto in data 11.06.1994 fra i fratelli, relativamente all’immobile sito in (OMISSIS), dissimulando una donazione, il giudice adito, con sentenza non definitiva n. 151 del 2012, disponeva la riduzione delle disposizioni testamentarie di C.T. in ragione di 1/8 ciascuno in favore degli attori, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

– in virtù di rituale appello interposto dalle sorelle C., con il quale lamentavano – fra l’altro – la mancata ammissione delle prove per interpello e testi circa la simulazione dell’atto di vendita, non avendole considerate terze, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4893/2016, dopo avere riunito al giudizio l’impugnazione proposta dalle medesime appellanti avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 15788 del 2014, nella resistenza degli appellati, che riconoscevano rispetto alla seconda pronuncia – l’errore in cui era incorso il primo giudice nell’attribuire al de cuius la proprietà per intero dell’immobile sito in (OMISSIS), che invece gli spettava per il 50%, respingeva l’appello avverso la sentenza non definitiva e in parziale accoglimento di quello proposto avverso la sentenza definitiva, a modifica di quanto indicato al capo 1) del dispositivo, accertava e determinava in Euro 135.753,52 il valore complessivo dei beni facenti parte della massa relitta del de cuius, mentre a modifica del capo 2) accertava e determinava in Euro 16.969,19 la quota di 1/8 di pertinenza di ciascuno degli attori, confermata nel resto la seconda pronuncia;

– per la cassazione della suddetta sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso le originarie convenute, sulla base di tre motivi, cui ha resistito il solo fratello R. con controricorso, mentre è rimasto intimato L.;

– in prossimità della udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RILEVATO

che:

– a seguito della celebrazione della discussione pubblica, nel corso della successiva Camera di consiglio il consigliere Tedesco Giuseppe ha fatto presente di essere stato componente e relatore del collegio giudicante che aveva pronunciato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 151/2002 (come riscontrato dagli atti) impugnata dinanzi alla Corte di appello di Roma, la cui pronuncia è oggetto di ricorso per cassazione;

– va, dunque, constatata la individuazione di una ragione – non accertabile precedentemente – impeditiva per il menzionato Consigliere di far parte del collegio e di partecipare, quindi, alla conseguente deliberazione sul ricorso, ricorrendo una ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il ricorso va, perciò, destinato ad altra pubblica udienza e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione e la discussione del ricorso da parte di diverso Collegio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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