Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9990 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30697-2018 proposto da:

Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente Z.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso la sentenza della CTP di Foggia, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso un avviso accertamento IRPEF 2011 per redditi a lui revenienti dalla s.r.l. DAUNIA PETROLI, di cui era socio al 30% e ritenuta a ristretta base partecipativa; nei confronti di detta società erano stati accertati maggiori redditi per la medesima annualità con accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, anche in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto egli non era stato messo al corrente dell’esistenza di un avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “DAUNIA PETROLI”, di cui era socio al 30%, avendo saputo di tale ultimo avviso solo dopo che esso era diventato definitivo ed inoltre perchè a detto avviso di accertamento non era stato allegato il pvc della gdf, sulla cui base era stato emesso l’avviso impugnato; egli, nella sua qualità di socio, avrebbe dovuto essere messo in condizione di conoscere esattamente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, al fine di potere svolgere le proprie difese; nell’avviso di accertamento da ultimo citato era stata invero quantificata in modo erroneo la quantità di gasolio venduto e la ricostruzione del reddito, effettuata con il metodo induttivo, non essendo stati tenuti nel debito conto i costi afferenti ai ricavi;

che l’intimata Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria;

che il motivo di ricorso anzidetto va previamente riqualificato come proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, con esso, il contribuente ha inteso più propriamente denunciare la violazione di legge, nella quale sarebbero incorsi i giudici di merito, per avere essi ipotizzato avere egli acquisito utili revenienti dalla s.r.l. “DAUNIA PETROLI”, di cui era socio al 30% e che era stata ritenuta società a ristretta base partecipativa, pur essendogli stato impedito di partecipare all’accertamento svolto nei confronti della società anzidetta;

che, il motivo di ricorso in esame, come sopra riqualificato, è inammissibile;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14278 del 2018), l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, quali socio della s.r.l. “DAUNIA PETROLI”, per redditi rivenienti da utili non dichiarati della società anzidetta, ritenuta una società a ristretta base partecipativa, è da ritenere del tutto separato ed autonomo rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società ed era da ritenere legittimamente emesso ed adeguatamente motivato pur se, con esso, fosse stato fatto un mero rinvio per “relationem” ai redditi della società, in quanto i soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., hanno il potere di consultare la documentazione della società; possono prendere visione degli atti accertativi emessi nei confronti di quest’ultima e degli eventuali documenti giustificativi in possesso della medesima;

possono prendere parte attiva agli accertamenti esperiti nei confronti della società, al fine di contrastarli, si che essi, allorchè diventano, a loro volta, destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti per redditi partecipativi, nella loro veste di soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l’accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo e neppure possono riproporre doglianze riferibili all’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima ed ormai divenuto definitivo;

che pertanto il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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