Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9817 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. I, 26/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34945/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 6

presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Rosaria che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gurrado Vincenzo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore –

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Crotone;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.F. ha chiesto la protezione internazionale deducendo di provenire dall’Edo State (Nigeria), di essere di religione cristiana e di professione parrucchiera. Narra di avere lasciato il paese per povertà, in quanto il padre e la figlia sono ammalati e lei non poteva lavorare, e per il grave pericolo che corrono in Nigeria le donne cristiane; di essere stata per un periodo in Libia dove è stata rapita da una banda e infine – dopo essere stata liberata – di avere lavorato per pagarsi il viaggio per raggiungere l’Italia.

La Commissione territoriale respinge la richiesta. La richiedente propone opposizione e il Tribunale di Potenza le riconosce la protezione sussidiaria, per la situazione di violenza indiscriminata in Nigeria. Propone appello il Ministero deducendo che non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè in Nigeria la violenza indiscriminata è solo nella zona nord est del paese; la parte costituendosi solleva eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità e nel merito contesta la tesi del Ministero.

La Corte, con sentenza del 14 maggio 2018, dopo avere rigettato la richiesta di protezione sussidiaria, nega anche – previo un esame officioso della questione – la protezione umanitaria, affermando che non basta dedurre la condizione di povertà nel paese d’origine, non avendo l’interessata fornito elementi per operare una comparazione tra la sua attuale condizione e quella nel paese d’origine.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione O.F., affidandosi a due motivi. Non si costituisce il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omesso esame e conseguente pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello.

Secondo la ricorrente la Corte non avrebbe esaminato la eccezione di inammissibilità dell’appello da lei proposta, in relazione all’art. 342 c.p.c. che prescrive la specifica motivazione dell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile.

La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione dando atto nella sentenza di quale fosse la questione specificamente sottoposta dal Ministero alla sua attenzione e cioè la sussistenza dei requisiti per riconoscere il rischio di danno grave da violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Di contro la ricorrente, nella sua censura, si limita a generiche considerazioni, senza trascrivere o riassumere le parti dell’atto di appello tacciate di difetto di specificità, e svolgendo alcune generiche considerazioni sulla regola di cui all’art. 112 c.p.c., qui richiamata senza pertinenza alla fattispecie.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione art. 14, lett. c). Secondo la ricorrente la Corte avrebbe errato a non riconoscere l’esistenza in Nigeria una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto, comprovata invece dal Rapporto di Amnesty International 2013 e dalle informazioni presenti nel sito “viaggiare sicuri” del MAE.

Il motivo è inammissibile perchè generico e comunque volto a sollecitare una revisione del giudizio di fatto reso del giudice di secondo grado.

La Corte d’appello con puntuale riferimento a informazioni sul paese d’origine (COI) di cui riporta la fonte ed il testo, ha escluso che nello Stato di origine della richiedente (Edo State) sussista la situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno, perchè il conflitto di matrice religiosa e l’attività del gruppo Boko Haram è localizzato nel nord est del paese, mentre la O. proviene da uno stato del sud. La Corte ha escluso altresì qualsivoglia collegamento tra questo conflitto e il racconto della vicenda personale reso alla Commissione dalla richiedente.

Di contro, nel motivo di ricorso, fondato sulla citazione di COI di cui non si riporta il contenuto, la parte riferisce genericamente di una

situazione di “violenza” in tutta la Nigeria, senza indicare neppure

quale sarebbe il conflitto presente nello Stato di origine della O. e senza specificare quale sarebbe l’errore procedimentale della Corte nell’esaminare le COI. Si tratta di censure stereotipate, senza effettiva pertinenza alle motivazioni della sentenza impugnata.

Nè giova la citazione della giurisprudenza di questa Corte in materia e della sentenze della CGUE nei casi Elgafaji (17 gennaio 2009) e Diakitè (30 gennaio 2014) che delimitano in modo rigoroso le ipotesi in cui si può prescindere dal riscontro individuale sul rischio di danno grave e cioè qualora si abbia un livello di violenza indiscriminata derivante dal conflitto, tale che la persona è esposta a rischio per la sola presenza nel paese. Si tratta di riferimenti giurisprudenziali meramente trasposti nel corso del ricorso senza illustrarne l’attinenza alla vicenda individuale.

Infine la parte lamenta, in conclusione, ma senza farne uno specifico motivo di appello, che la Corte non ha valutato la condizione di vulnerabilità e la possibilità di riconoscere l’umanitaria. Si tratta anche in questo caso di una censura inammissibile perchè non compiutamente articolata e comunque non fondata sull’esame delle motivazioni effettivamente rese dalla Corte, dal momento che il giudice di secondo grado ha invece esaminato la questione della protezione umanitaria, d’ufficio, pur in assenza di specifica riproposizione della domanda nell’atto di appello, e ha concluso per il diniego.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione del Ministero.

La richiedente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; Cass. n. 32319/2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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