Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9853 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11162/2018 R.G. proposto da:

B.A. e R.A., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alba

Torrese e Oreste Campopiano, con domicilio eletto in Roma, via A.

Gramsci, n. 34, presso lo studio della prima;

– ricorrente –

contro

RA.An., rappresentata e difesa dall’Avv. Santa Paola Di

Fortunata, domiciliata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373 della Corte d’appello di Campobasso

depositata il 13 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Con ricorso ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., i coniugi B.A. e R.A. convenivano, dinanzi al Tribunale di Larino, la ex nuora Ra.An. chiedendo il rilascio immediato dell’immobile da lei occupato, che assumevano di aver concesso in comodato al figlio in occasione delle nozze per un tempo limitato, in attesa di trovare altra sistemazione. In particolare, i ricorrenti esponevano che, separatisi i coniugi, l’immobile era stato assegnato alla Ra., affidataria della figlia minore, quale casa familiare; ma da tempo la donna si era trasferita, insieme alla figlia, presso l’abitazione dei propri genitori, facendo venir meno il vincolo di destinazione dell’immobile a casa familiare, che dunque restava occupato sine titulo.

La convenuta si costituiva direttamente alla prima udienza, depositando una memoria difensiva con la quale illustrava che la minore continuava ad abitare nell’immobile nei fine settimana e nei giorni festivi, alloggiando dai nonni materni solamente dal lunedì al venerdì quando la madre, per motivi di lavoro, non poteva prendersene cura.

Il Tribunale, dichiarata inammissibile perchè tardiva la memoria depositata dalla convenuta, rigettava la domanda, ritenendo non provati i fatti dedotti dagli attori.

I coniugi B. e R. impugnavano la sentenza. L’appellata si costituiva. La Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame e condannava gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.

B.A. e R.A. ricorrono per la cassazione di tale decisione, articolando un unico motivo di ricorso. Ra.An. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Nell’ambito di un unico motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza”. La censura riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato l’allontanamento della Ra. e della figlia dalla casa familiare.

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto, i ricorrenti sostengono che, stante la tardività della memoria di costituzione della Ra., doveva ritenersi invalida la contestazione dei fatti dedotti dagli attori ivi contenuta. Perciò il giudice avrebbe dovuto ritenere tali fatti pacifici e provati, anzichè procedere all’istruzione della causa.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità della censura, perchè relativa ad un’eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Sul punto i ricorrenti nulla replicano e, del resto, anche dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che la doglianza sia stata formulata con l’atto di appello. Poichè i ricorrenti intendono censurare un errore commesso dal giudice di primo grado, la corretta prospettazione della censura avrebbe dovuto essere accompagnata dalla deduzione dell’avvenuta formulazione della stessa già nell’impugnazione in grado d’appello. In parte qua, pertanto, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

In ogni caso, il rilievo dei ricorrenti sarebbe manifestamente infondato.

Infatti, nel rito del lavoro (applicabile in materia di locazioni e comodato ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c.), il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell’atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c. La previsione dell’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonchè di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato; dall’altro, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e, quindi, anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio che possano incidere sul rapporto controverso (Sez. 3, Sentenza n. 25281 del 01/12/2009, Rv. 610405 – 01; v. pure Sez. L, Sentenza n. 24885 del 21/11/2014, Rv. 633413 – 01). Ciò posto, se per il convenuto è possibile contestare i fatti allegati dagli attori per la prima volta anche in grado d’appello, a maggior ragione deve ritenersi che tale facoltà possa essere esercitata dal convenuto che si costituisca tardivamente in primo grado.

Parimenti inammissibile è la denuncia dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione adottata dalla corte di merito circa la prova dell’allontanamento dell’assegnataria dalla casa familiare.

Come è noto, infatti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830 – 01).

Nella specie, i ricorrenti neppure prospettano l’esistenza di una delle ipotesi residuali di rilevanza del vizio di motivazione, sicchè la doglianza è inammissibile.

Si aggiunga che, avendo il tribunale e la corte d’appello conformemente deciso la causa nel merito, la prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è preclusa dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4.

Infine, i ricorrenti sostengono che “anche a ritenere diversamente, e a dare rilievo alla tardiva e generica contestazione della parte convenuta (…) la Corte del merito non ha fatto buon governo dei principi in tema di valutazione della prova” (pag. 9).

Anche per questa parte il motivo è inammissibile.

In sede di legittimità, una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può infatti porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, bensì, rispettivamente, solo allorchè si deduca che quest’ultimo abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – L, ordinanza n. 27000 del 27/12/2016 – Rv. 642299).

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera, infatti, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ne consegue che la denuncia della violazione delle regole suddette da parte del giudice di merito configura un errore di fatto, censurabile mediante il paradigma normativo del difetto di motivazione e dei limiti consentiti dalla nuova formulazione dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828).

La censura prospettata dai ricorrenti non rientra in alcuna delle ipotesi prospettate. Consegue che la doglianza risulta semplicemente tendente a sollecitare una rivisitazione degli apprezzamenti effettuati dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA