Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28991 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1237/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa
dall’Avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Z.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIBELLINI Alessandro,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1234/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 10/01/2007 R.G.N. 180/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TOSI PAOLO; udito
l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova depositata il 10- 1-2007, che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale della stessa città del 22-12-2004, con la quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Z.D., per il periodo 15-7-2002/30-9-2002, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 con le pronunce consequenziali.
La Z. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, premesso che il contratto de quo è stato stipulato “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'”introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento di servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui “ritiene che l’indicazione, nel contratto di assunzione a tempo determinato, di una pluralità di ragioni a sostegno della stessa, peraltro asseritamente incompatibili tra loro, si ponga in contrasto con la ratio della disciplina generale dei contratti a termine, nonchè in violazione degli oneri probatori previsti dalla legge”.
In particolare la società deduce che correttamente ha richiamato nel contratto individuale una duplicità di esigenze in quanto entrambe giustificavano l’assunzione a termine e rileva che tale richiamo non comporta, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, la necessaria positiva verifica della sussistenza di entrambe le causali, ben potendo sussisterne una sola, purchè sufficiente da sola, a legittimare l’apposizione del termine.
Il motivo è fondato e va accolto.
Come è stato affermato da questa Corte, “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate”, (v. Cass. 17-6- 2008 n. 16396).
In particolare è stato precisato che anche nel nuovo regime ex D.Lgs. n. 368 del 2001, la legittimità della apposizione del termine a contratto di lavoro richiede l’esistenza di una condizione legittimante, “ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine”.
Nella fattispecie la Corte territoriale ha affermato che la indicazione simultanea di due motivazioni ontologicamente diverse “esclude in radice la possibilità di verifica della sussistenza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine, e testimonia che al momento della stipulazione del contratto lo stesso datore non aveva presente quale fosse l’esigenza straordinaria da fronteggiare con l’assunzione a termine”.
Trattasi di argomentazione del tutto astratta e apodittica, che, disattendendo il principio di cui sopra, trascura la necessaria verifica circa la effettività, compatibilità e coerenza in concreto di ciascuna delle ragioni giustificative indicate.
Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi al principio sopra richiamato e statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011