Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29071 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAFFARATTI MIRELLA,

BUSSA ANDREA gisuta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

30/09/2099, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 631/2009, pubblicata il 19 ottobre 2009, che, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 25667/2007, ha dichiarato, in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato per il periodo dal 2 maggio al 28 ottobre 1998, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con M.S. a decorrere dal 2 maggio 1998, con i provvedimenti consequenziali.

Poste italiane propone un ricorso articolato in due motivi, concernenti la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Non vengono formulate censure in ordine alla materia del risarcimento del danno.

La lavoratrice si difende con controricorso.

La posizione articolata da Poste italiane non è conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte in controversie del tipo di quella in esame: contratto a termine, stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, dopo la data del 30 aprile 1998.

Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare -oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, ar. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Sulla base di tale consolidata giurisprudenza ed in assenza di argomenti nuovi idonei a determinare un cambio di orientamento, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente adunanza in camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio condivide il contenuto della relazione, ed osserva ulteriormente, sulle deduzioni contenute nella memoria di Poste, che non può trovare applicazione, nella presente controversia, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva de termine, lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010. Costituisce infatti condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è circoscritto dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547). In particolare, con riferimento alla disciplina anzidetta, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, in quanto il rigetto dei motivi inerenti la questione della ritenuta nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze. Nel caso in esame difetta nel ricorso una qualsivoglia censura relativa alle conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine, cosicchè, come detto, non può trovare applicazione la nuova disciplina retroattiva contenuta nelle citate norme della L. n. 183 del 2010.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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