Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9088 del 18/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/05/2020), n.9088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30196/2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO

TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) (già ASL (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 7330/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2013 R.G.N. 2206/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 7330 del 2013, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.C., nei confronti dell’Azienda sanitaria locale Napoli (OMISSIS), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli, rigettava l’appello.

2. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso con il quale P.C., premesso di essere specialista di chirurgia e di essere stato collocato in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a partire dall’anno 2002, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla titolarità dell’incarico di specialista ambulatoriale e, stante l’avvenuta trasformazione dell’incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intervenuto in ragione dell’annullamento della Delibera che aveva disposto la trasformazione, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento delle retribuzioni maturate, nonchè al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a causa della illecita condotta della convenuta.

3. Il Tribunale, attesa la differenza che intercorreva tra l’incarico che era stato conferito al P., e l’incarico a tempo determinato come disciplinato contrattualmente, riteneva non sussistenti le condizioni previste dall’art. 23, comma 13, dell’ACN 2005, per la trasformazione a tempo indeterminato dell’incarico medesimo.

4. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, ha affermato che al P. era stato conferito un “incarico provvisorio”, ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, comma 7, disposizione che prevedeva incarichi per un periodo massimo di tre mesi o di sei mesi, che cessavano con la nomina del titolare.

Tale conferimento interveniva in attesa che venisse attribuito l’incarico a tempo determinato a regime secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 271 del 2000, poi recepita anche dall’Accordo collettivo nazionale del 9 febbraio 2005, che agli artt. 21, 22 e 23, regolava la procedura che doveva precedere la stipula della convenzione, con riferimento sia agli incarichi a tempo determinato, sia a quelli a tempo indeterminato.

In ragione della non sovrapponibilità dell’incarico provvisorio con l’incarico a tempo determinato, non sussistevano, quindi, le condizioni per la trasformazione a tempo indeterminato, in quanto quest’ultima era prevista solo per gli incarichi già assegnati a tempo determinato.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.C. prospettando due motivi di impugnazione.

6. L’Azienda sanitaria è rimasta intimata.

7. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione: degli artt. 21, 22 e 23 dell’ACN ASL – medici ambulatoriali – del 9 febbraio 2005; D.P.R. n. 271 del 2000, artt. 1 e segg. del Protocollo d’intesa regionale – Regione Campania – 16 febbraio 2005 per l’attuazione dell’art. 23 dell’ACN 9 febbraio 2005; di ogni altra norma e principio in materia di conferimento di incarichi specialisti ambulatoriali “a tempo” e di loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dell’art. 23, comma 13, dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici specialisti ambulatoriali del 9 febbraio 2005. Detta disposizione prevede:

“Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale”.

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione trova applicazione per gli incarichi a tempo determinato conferiti dalle ASL ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9, e non per quelli stipulati ai sensi del medesimo art. 23, commi 1-12.

I richiamati dell’art. 10 citato, commi 7-9, sanciscono:

“In attesa del conferimento dell’incarico secondo le procedure suindicate la Azienda può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.

L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.

Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dell’art. 28, per i sostituti non titolari di altro incarico”.

In tali incarichi, assume il ricorrente, andavano ricompresi anche gli altri contratti a termine.

In tal senso, deponeva il Protocollo d’intesa regionale della Regione Campania, posto in essere a seguito dell’ACN, il cui art. 14, riguardante le trasformazioni ai sensi dell’art. 23, comma 13, si riferiva a rapporti costituiti dalle ASL ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, aggiungendo, rispetto all’ACN, un’anzianità di servizio a tempo determinato di almeno 12 mesi, in maniera continuativa.

Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello aveva affermato che gli incarichi conferiti al ricorrente, per il fatto di essere assegnati ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9, non presentavano requisiti e condizioni per la trasformazione ai sensi dell’art. 23, comma 13, ACN del 2005.

Pertanto, anche i medici che avevano lavorato alle dipendenze delle ASL per almeno 12 mesi, con contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9, come il ricorrente, dovevano essere destinatari del provvedimento di trasformazione.

In ogni caso, anche a voler ritenere che si fosse voluto far riferimento solo alle ipotesi disciplinate dal medesimo art. 23 dell’ACN 2005, la decisione della Corte d’Appello era comunque erronea, poichè il comma 10, consentiva alle Aziende sanitarie di costituire rapporti a termine mediante chiamata con specialisti ambulatoriali, o comunque con professionisti disponibili che non fossero titolari di altro incarico e non si trovassero in posizione di incompatibilità.

Pertanto, l’affermazione della Corte d’Appello della sostanziale differenza tra incarico a tempo determinato e incarico provvisorio, era basata su un erroneo presupposto, secondo cui la trasformazione trovava applicazione per i rapporti a tempo determinato di cui all’art. 23 dell’ACN 2005.

Comunque, una differenziazione tra incarichi provvisori e incarichi a tempo determinato sarebbe erronea atteso che l’elemento della provvisorietà, posto in rilievo dalla Corte d’Appello, sarebbe eliso dal requisito della durata (12 mesi) assunto come unico presupposto della conversione del contratto dall’Accordo attuativo regionale del 16 febbraio 2005.

In tal modo, era irrilevante il criterio della non stabilità degli incarichi conferiti del D.P.R. n. 271 del 2000, ex art. 10.

Deduce il ricorrente che non è contemplata una distinta categoria di incarichi provvisori; anche qualora si vogliano individuare questi ultimi in quelli conferiti ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, comma 7, gli stessi rientrano nell’ambito dei contratti a tempo determinato, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi un’ alternativa al dualismo rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle norme e dei principi di cui al primo motivo di ricorso.

E’ censurata la statuizione secondo cui sarebbero state violate le disposizioni che stabiliscono che i turni di specialistica ambulatoriale resisi disponibili vengano messi a concorso con pubblicazione delle relative ore, da ciascuna azienda sanitaria, nell’albo del Comitato zonale.

Ciò sarebbe erroneo, ad avviso del ricorrente, in quanto, nella specie, si controverte di incarichi conferiti ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, comma 7 e dell’art. 23, comma 7, dell’ACN del 2005, che prevedono incarichi che possono essere conferiti direttamente dalla ASL senza il coinvolgimento del Comitato zonale.

Gli incarichi in questione erano stati conferiti al P. nelle more delle procedure di nomina prevista dal D.P.R. n. 271 del 2000, artt. 9 e 10.

La ratio della trasformazione risiedeva nell’operare una trasformazione dei rapporti che fosse sostenuta da esigenze organizzative e di servizio, e tali esigenze caratterizzano anche il conferimento di incarichi provvisori.

Ciò trovava conferma sia nell’intesa regionale del 16 febbraio 2005, sia nella Delibera di trasformazione degli incarichi n. 690 del 2005, da cui si evinceva che con la conversione si intendeva realizzare una riduzione della spesa sanitaria rispetto ai costi anteriori.

Come si poteva rilevare dal Protocollo d’intesa, non era la titolarità o meno dell’incarico, ma piuttosto l’effettivo e continuo svolgimento del proprio lavoro per 12 mesi che costituiva il presupposto della trasformazione, condizione che sussisteva in capo al ricorrente.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

4. Va precisato che la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione in quanto gli incarichi presupposti, ricoperti dal P., erano stati conferiti ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, comma 7 e tali incarichi provvisori non erano equiparabili a quelli a tempo determinato per i quali l’ACN 2005 all’art. 23, comma 13, aveva previsto la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

5. Va premesso che i profili di censura che si fondano sul Protocollo d’intesa regionale (di cui il ricorrente trascrive il solo art. 14) della Regione Campania del 16 febbraio 2005 e sulla Delib. n. 690 del 2005 (di cui il ricorrente trascrive alcune righe) sono inammissibili, in quanto il ricorrente non ha assolto l’onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale i suddetti documenti, qualora ritualmente prodotti nel giudizio di merito, sono reperibili, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048).

5. Le restanti censure non sono fondate.

6. Va premesso che il ricorrente ha lavorato presso la ASL NA3 con incarichi di durata di tre mesi; tali incarichi, come espone lo stesso ricorrente (in particolare, v. pag. 15 del ricorso) venivano conferiti ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9.

Quanto affermato dalla Corte d’Appello, è cioè che, in relazione ai suddetti incarichi, l’ASL non aveva mai chiesto la pubblicazione dei turni e che non vi era stata alcuna assegnazione da parte del Comitato zonale, non è stato contestato dal ricorrente.

7. Occorre rilevare, in via preliminare, che i rapporti di lavoro con termine di durata, pur costituendo una categoria concettuale unitaria rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono tra loro differenziarsi in ragione della disciplina legale e contrattuale, come nella specie emerge dagli Accordi in esame.

8. Il D.P.R. n. 271 del 2000, ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni stipulato in data 9 marzo 2000.

L’art. 10 del suddetto D.P.R. reca “Modalità per l’attribuzione dei turni disponibili”.

Tale disposizione e, in particolare i commi 7-9, devono essere interpretati nel più ampio contesto normativo e in combinato disposto con gli artt. 8 e 9, e l’Allegato 1, del medesimo D.P.R..

9. Il D.P.R. n. 271 del 2000, art. 8, disciplina la formazione delle graduatorie (di durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre), cui provvede il Comitato zonale, per svolgere l’attività professionale nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario come sostituto o incaricato a tempo determinato ai sensi del “Protocollo aggiuntivo” di cui all'”Allegato n. 1″.

Il suddetto Allegato 1 riguarda l’instaurazione di incarichi a tempo determinato, una volta che siano state esperite le procedure previste dall’ACN, artt. 9 e 10, per l’assegnazione dei turni resisi vacanti.

Gli incarichi di cui al citato Allegato 1 sono previsti di durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, immediatamente rinnovabili, ove permangano le relative esigenze (art. 1, commi 1 e 4 dell’Allegato 1).

Gli artt. 9 e 10 del citato D.P.R., dettano una dettagliata scansione temporale e procedimentale per l’assegnazione dei turni disponibili.

In particolare l’art. 9, comma 4, stabilisce che “Gli specialisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato di cui all’art. 11, il quale individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 10”.

L’art. 10, comma 1, lett. a-g, indica l’ordine di priorità in relazione alla qualifica professionale e all’attività svolta.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, “Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lett. da a) a g), l’anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente, in virtù di precedenti accordi, costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all’anzianità di specializzazione”.

Il comma 4 del medesimo art. 10, a sua volta, sancisce: “Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all’art. 11, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell’incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell’incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione”.

10. Dunque, l’attribuzione dei turni disponibili, in base alla disciplina del D.P.R. n. 271 del 2000, artt. 9 e 10, avviene, a regime, in ragione dell’ordine di priorità tra gli aspiranti e a parità, in ragione della anzianità di servizio e in subordine della specializzazione, secondo una articolata procedura.

11. Esperita tale procedura, qualora sussistano ulteriori esigenze di attività specialistica, trova applicazione del medesimo D.P.R. n. 271 del 2000, art. 8 e l’Allegato 1.

12. Anche dall’Allegato 1 è stabilito un articolato iter procedimentale (pubblicazione nell’albo del Comitato zonale nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre, dal giorno 15 alla fine dello stesso mese un avviso di selezione evidenziando l’ambito distrettuale o la sede di espletamento dell’incarico, il numero degli accessi settimanali ed il numero delle ore di ogni singolo accesso, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile all’instaurazione di un rapporto di lavoro corrispondente alle esigenze dell’Azienda, e conferimento secondo le previsioni dell’art. 9, commi 1-4 dell’ACN).

13. In questo più ampio contesto si inseriscono del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9.

L’art. 10, comma 7, stabilisce che “In attesa del conferimento dell’incarico secondo le procedure suindicate la Azienda può conferire incarichi provvisori secondo l’ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità”. I successivi commi 8 e 9 sanciscono, rispettivamente – L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare”, – Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall’art. 28, per i sostituti non titolari di altro incarico”.

14. In ragione della suddetta ricostruzione normativa si rileva che il D.P.R. n. 271 del 2000, distingue l’incarico a tempo determinato dall’incarico provvisorio, prevedendo per il conferimento del primo specifiche procedure (art. 9, commi 1 – 4, del medesimo D.P.R., richiamati nell’Allegato 1, art. 3, comma 4).

15. Tale distinzione trova conferma nel citato Allegato 1, il quale, anch’esso, all’art. 3, comma 6, stabilisce che, in attesa del conferimento dell’incarico secondo le procedure suindicate, l’Azienda può conferire incarichi provvisori ai sensi dell’art. 10, commi 7 e 8, dell’Accordo Collettivo Nazionale. Allo specialista incaricato a carattere provvisorio spetta il trattamento economico di cui all’art. 8 (compenso mensile forfettario omnicomprensivo di Lire 70.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata, con maggiorazione per le ore notturne prestate nei giorni festivi).

16. L’art. 23 dell’ACN del 9 febbraio 2005 ha stabilito “Le aziende, valutate la programmazione regionale dell’attività specialistica e il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determinato a tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato zonale”.

17. In ragione della disciplina sopra richiamata, la prospettazione del ricorrente, nella quale si sostanziano i diversi profili di censura, secondo la quale nell’ambito degli incarichi assegnati a tempo determinato, di cui all’art. 23 dell’ACN 2005, possono ricomprendersi gli incarichi provvisori conferiti ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000, art. 10, commi 7-9, non è fondata.

18. Correttamente, la Corte d’Appello ha affermato che l’incarico conferito al P. non presentava i requisiti e le condizioni di cui all’art. 23, comma 13, dell’ACN, per la trasformazione a tempo indeterminato, in ragione della differenza tra incarico provvisorio e incarico a tempo determinato.

Tali incarichi non erano omogenei tra loro, in ragione delle modalità di determinazione e conferimento degli incarichi a tempo determinato, previste dal medesimo D.P.R. e poi recepite anche dall’Accordo del 2005, artt. 21, 22, e 23.

19. Proprio in ragione della chiara differenziazione operata dall’ACN del 2000 tra incarico provvisorio e incarico a tempo determinato, non è, peraltro, possibile procedere, come sembra indicare il ricorrente illustrando quella che a proprio avviso è la ratio della disposizione convenzionale, ad un’interpretazione estensiva dell’art. 23, comma 13, dell’ACN 2005, atteso che non è ravvisabile un’inadeguatezza della clausola contrattuale per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione (cfr., Cass., n. 31839 del 2019, n. 19578 del 2019).

20. Il ricorso deve essere rigettato.

21. Nulla spese essendo rimasta intimata la controparte.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-his, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020

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