Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9033 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. I, 15/05/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/05/2020), n.9033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20898/2017 proposto da:

S.E., nella qualità di socio unico e legale rappresentante

della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Americo Francesco, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bianco Silvia e

all’avvocato Brignolo Fabrizio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., P.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1848/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Asti dichiarava, in data 11 maggio 2017, il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

2. – La società e il socio S.E. proponevano reclamo cui resisteva la creditrice istante, P.K., ma non la curatela fallimentare.

La Corte di appello di Torino rigettava il reclamo; in particolare: riteneva validamente effettuata la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, attuata presso la casa comunale; reputava superati, con riferimento alla società, l’limiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, ed esistente lo stato di insolvenza; negava si delineasse la condizione, prevista dalla L. Fall., art. 15, u.c., di un ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare inferiore all’ammontare di Euro 30.000,00.

3. – Avverso la detta pronuncia S.E., in qualità di socio, nonchè di amministratore unico e legale rappresentante della società fallita, ricorre per cassazione facendo valere due motivi di impugnazione. Non vi sono controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia vizi della sentenza impugnata ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione alla L. Fall., art. 15 e, in particolare, errata applicazione di norme di diritto e comunque nullità della sentenza e del procedimento con riferimento alla ritenuta regolarità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione. Lamenta l’istante che la sentenza impugnata aveva ritenuto legittima la notifica del decreto di fissazione di udienza mediante deposito della casa comunale dopo che era risultato impossibile la notifica a mezzo PEC e dopo che l’ufficiale giudiziario nella relata di notifica aveva dichiarato di non aver rinvenuto alcuno nella sede legate dell’azienda, ma senza aver verificato se l’omessa notifica presso la sede sociale fosse dovuta ad assenza momentanea del destinatario o a vera e propria irreperibilità. Deduce, infatti, che per poter procedere al deposito presso la casa comunale è necessario che ricorra quest’ultima condizione. Aggiunge che l’affermazione dell’ufficiale giudiziario, secondo cui lo stabile appariva vuoto e abbandonato, non era stata seguita da alcun tipo di ricerca e che, comunque, quanto attestato nella relata di notifica non era tale da escludere la semplice assenza del notificando. Rileva che, ove la L. Fall., art. 15, comma 3, fosse interpretato nel senso che esso consenta la notifica mediante deposito alla casa comunale anche in caso di semplice assenza dell’imprenditore fallito, la norma risulterebbe viziata per illegittimità costituzionale.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha rilevato che non aveva avuto luogo la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, in quanto tale indirizzo era stato cancellato; ha quindi spiegato che la notifica stessa era stata inutilmente tentata dall’ufficiale giudiziario presso la sede legale della società, in uno stabile che, oltre ad essere stato trovato chiuso alle ore 11, risultava vuoto e abbandonato; in conseguenza – ha concluso il giudice distrettuale – si era fatto luogo al deposito dell’atto presso la casa comunale, nel rispetto di quanto prescritto dalla L. Fall., art. 15.

La disciplina dettata da tale norma è nota: il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; quando, per qualsiasi ragione, la notificazione del ricorso e del decreto non risulta possibile o non ha esito positivo, essa, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese; ove, poi, la notificazione non possa essere compiuta neppure con queste modalità, essa si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Ha rilevato, in proposito, la Corte costituzionale: “Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata”, vale a dire dalla L. Fall., art. 15, comma 3, “proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligata a dotarsi, D.L. n. 185 del 2008, ex art. 16 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva: ossia, presso quell’indirizzo da indicare obbligatoriamente nell’apposito registro ex L. 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili – e perciò opponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore – i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano. Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge” (Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146).

Nel caso in esame, il deposito dell’atto presso la casa comunale è stato conseguenza della mancata dotazione, da parte della società fallita, dell’indirizzo PEC e della irreperibilità della stessa presso la sede legale: l’incombente appare, dunque, pienamente congruente con la richiamata disciplina e con il principio di autoresponsabilità che la sottende.

Non vale opporre che la Corte di merito avrebbe conferito rilievo a una mera assenza dell’imprenditore dalla sede sociale, essendo vero l’esatto opposto: infatti il giudice del reclamo ha valorizzato indici chiaramente rappresentativi dell’irreperabilità, sul posto, della società notificanda. Nè appare conferente la deduzione secondo cui l’ufficiale giudiziario avrebbe mancato di operare ricerche, sentendo i vicini: al di là del rilievo per cui appare scorretto ritenere che l’agente notificatore sia tenuto ad acquisire elementi di riscontro circa l’irreperibilità del destinatario presso la sede dell’impresa (ove l’atto deve essere notificato), in presenza di indici che già lo abbiano persuaso, secondo ragionevolezza, di detta evenienza, il rilievo pecca di totale astrattezza, giacchè non è spiegato quali persone, informate del concreto utilizzo dell’immobile da parte della fallita, avrebbe dovuto interpellare l’ufficiale giudiziario: tanto più che quest’ultimo ha attestato, nella relata di notificazione, che l’intero “stabile sede legale” di (OMISSIS) appariva “vuoto e abbandonato”.

In ragione di quanto osservato, la questione di costituzionalità posta dalla ricorrente è, poi, priva di rilevanza, in quanto il dubbio sollevato, incentrato sul dato della semplice assenza temporanea dell’imprenditore, è estraneo alla fattispecie presa in esame dalla sentenza impugnata, che è quella di una vera e propria irreperibilità della fallita presso la propria sede legale.

2. – Il secondo mezzo evoca l’art. 360, n. 3 in relazione alla L. Fall., art. 15, oltre che al D.L. n. 193 del 2016, artt. 5 e 6 e “errata applicazione di norme di diritto con riferimento alla ritenuta sussistenza di debiti scaduti alla data del fallimento superiori alla soglia di Euro 30.000,00 per la procedibilità della domanda L. Fall., ex art. 15, comma 9”. Viene dedotto che la Corte di appello avrebbe erroneamente computato tra i debiti scaduti e non pagati anche quelli verso Equitalia: debiti oggetto di adesione alla definizione agevolata, che non erano nè certi, nè liquidi, nè esigibili. La Corte di merito aveva inoltre preso in considerazione altri debiti emergenti dai bilanci: secondo parte ricorrente, questi ultimi non potevano essere però apprezzati, ai fini della dichiarazione di fallimento, in quanto non erano scaduti alla data dell’apertura della procedura concorsuale.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, oltre a rilevare che doveva tenersi conto del debito verso Equitalia, in relazione al quale escludeva essere decisivo il dato della rateizzazione, ha osservato come le obbligazioni della società esistenti al momento del deposito dell’istanza di fallimento erano “non solo quelli indicati da (OMISSIS) s.r.l., ma anche gli altri emergenti dai bilanci”, in particolare, dall’ultimo di essi. Ha così ritenuto che la soglia di Euro 30.000,00 di cui alla L. Fall., art. 5, u.c. era da considerarsi “ampiamente superata”.

La stessa istante riconosce, del resto, che il bilancio evidenziava la presenza di debiti scaduti, assumendo, infatti, di aver “dato la prova della insussistenza del requisito della avvenuta scadenza al momento della data di declaratoria del fallimento, con riferimento alla maggior parte dei debiti risultati da bilancio” (pag. 19 del ricorso): non quindi, alla totalità di essi.

Ciò detto, l’accertamento del giudice distrettuale sfugge al sindacato di legittimità. Se è vero, infatti, che il limite di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 15, comma 9, nell’esigere che alla data di decisione sull’istanza di fallimento consti un’esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro 30.000,00, è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d’impresa di modeste dimensioni oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la declaratoria fallimentare e non già quale fatto impeditivo, sicchè ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento (così Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), è altrettanto vero che, nel caso in esame, la Corte di merito ha concretamente appurato, sulla base dei bilanci acquisiti all’istruttoria fallimentare, che la soglia in questione era stata valicata. E lo ha fatto in base a una ratio decidendi distinta e autonoma rispetto a quella fondata sull’apprezzamento del debito nei confronti di Equitalia, come si desume chiaramente dal tenore del provvedimento impugnato, ove si afferma che quanto dedotto dalla reclamante con riferimento alle obbligazioni tributarie, oltre a non poter “essere condiviso”, non presentava “concreto rilievo” (pag. 9).

Va ricordato, in proposito, che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa: viceversa l’allegazione, come nel caso in esame, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

3. – Il ricorso è in conclusione respinto.

4. – Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA