Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8828 del 13/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22776-2018 proposto da:
CASA 80 SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A RL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GORGOGLIONE;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 561,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIARIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 896/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA
ALDO ANGELO.
Fatto
CONSIDERATO
che in data 18 febbraio 2020 la Casa 80 società cooperativa edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositati atto di “rinuncia agli atti e all’azione del ricorso per cassazione pendente iscritto al R.G. n. 22776/2018 nei confronti del sig. S.M., con compensazione totale delle spese”;
che in pari data, S.M., ha aderito alla “rinuncia agli atti e all’azione”.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensate tra le parti le spese relative.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 26 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 13 maggio 2020