Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8851 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. I, 13/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 13/05/2020), n.8851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 428/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZE,

depositato il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Firenze, con esito sfavorevole confermato dalla sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Senegal perchè minacciato di morte dal proprietario di un veicolo che aveva danneggiato a seguito di una collisione per incidente stradale.

I fatti narrati sono stati ritenuti rilevanti quali illecito civile e tali da incidere sul rientro nel Paese di origine ed inidonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria, non avendo ravvisato – sulla scorta della consultazione delle fonti nazionali ed internazionali – una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente; ha disatteso anche la domanda di protezione umanitaria perchè, in ragione della non credibilità dell’appellante, doveva escludersi la sussistenza di concreti indici soggettivi di vulnerabilità e non rilevando la mera aspirazione a condizioni lavorative migliori.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con quattro mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato nei seguenti quattro motivi:

Primo motivo: Erroneo/omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente – Omessa valutazione della situazione Paese.

Secondo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: segnatamente, la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in Senegal.

Terzo motivo: Mancata concessione della protezione sussidiaria a cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine; Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14; Omesso esame delle fonti informative; Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Quarta motivo: Omessa valutazione dell’applicabilità al ricorrente della protezione umanitaria; applicabilità al ricorrente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel Paese di origine.

2. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè sostanzialmente ripropongono le medesime questioni.

Vanno dichiarati inammissibili perchè non si confrontano affatto con la statuizione impugnata; sono assolutamente generici perchè non illustrano quali sarebbero state le dichiarazioni del ricorrente che avrebbero potuto condurre ad un diverso esito, posto che, comunque, la Corte territoriale lo ha ritenuto sostanzialmente credibile, anche se ha escluso la rilevanza in tema di protezione internazionale delle vicende narrate.

Risulta inoltre dalla decisione impugnata che la Corte di appello ha esaminato le fonti internazioniali relative alla situazione del Senegal, tra cui anche quelle allegate dallo stesso ricorrente, giungendo ad escludere motivatamente la non sussistenza delle condizioni richieste per il rifugio e per qualsiasi forma di protezione sussidiaria, in ragione della provenienza del ricorrente da zona diversa dal Casamance; la doglianza è del tutto astratta e sollecita il riesame del merito.

3. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità da parte del richiedente nel giudizio di merito, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dalla Corte di appello trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, ove il ricorrente insiste nelle prospettazioni già disattese in relazione alle altre forme di protezione.

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di personali ragioni di vulnerabilità non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di osservare che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria non si sottrae, per sè, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., 18 aprile 2019, n. 10933).

Quanto alla prospettazione di una vulnerabilità conseguente al rischio dell’integrità psicofisica, prefigurata come lesione al diritto alla salute ed all’alimentazione, va osservato che la questione, oltre che nuova, è dedotta in maniera del tutto astratta e consiste in una prospettazione di diritti estremamente ampia che non trova alcun riscontro nell’ordinamento nazionale e comunitario (Cass. n. 3019 del 31/1/2019).

Infine la censura afferente alla violazione del principio non refoulement è inammissibile perchè muove una critica di principio e

generica volta a superare la valutazione della situazione personale, da ascriversi a vicende private, e generale della condizione paese, che, seppur critica, risulta in via di attenuazione. A fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte volte a sollecitare una valutazione, nel merito, della domanda.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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