Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8695 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4654/2019 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare,

14 presso lo studio dell’avvocato Ciprotti Alessia che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marchesetti Roberta,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5851/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 31.12.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di J.L., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non rientrando la sua vicenda nella fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Ginevra e risultando infondato il timore del richiedente di “danno grave” alla propria persona (costui, insegnante, accusato dal potente capo del suo villaggio di aver maltrattato il proprio nipote, allievo del richiedente, era stato, in un primo tempo, per tale vicenda arrestato con l’imputazione di maltrattamenti, abuso d’ufficio e cospirazione, ed era fuggito dal (OMISSIS) sia per il timore che lo zio del ragazzo potesse condizionare la giuria per il suo processo, sia per le minacce di morte ricevute dalla famiglia denunciante).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.L. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10 e 27, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Lamenta il ricorrente che in (OMISSIS) sono perpetrate violazioni dei diritti umani, come torture, arresti arbitrari, prolungata carcerazione preventiva, detenzione in isolamento ed in generale trattamenti inumani e degradanti.

2. Sempre all’interno del primo motivo con la lett. b) è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14 lamentando il pericolo di grave danno per il timore di non essere sottoposto ad un processo giusto.

Espone che il capo d’imputazione principale elevato a suo carico è quello di cospirazione, un reato a sfondo politico, in relazione al quale lo Stato di italiano non potrà concedere l’estradizione se il reato che forma oggetto della procedura non è previsto come reato dalla legge italiana.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), b) e c), comma 4 e art. 19.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha effettuato un congruo esame della sua domanda ed è venuta meno al dovere di acquisire le informazioni necessarie per conoscere la situazione e l’ordinamento del paese d’origine.

4. I primi due motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono inammissibili.

Va osservato che la Corte di merito ha escluso la violazione di diritti fondamentali da parte del (OMISSIS) nella vicenda processuale che vede coinvolto il richiedente. In particolare, è stato evidenziato che il paese d’origine del medesimo ha garantito quanto previsto dal codice penale a tutela dell’imputato, concedendogli la possibilità di beneficiare della libertà condizionale, l’organo giudicante ha deciso un approfondimento delle indagini e, d’altra parte, il pericolo che lo zio del ragazzo possa condizionare la giuria e l’esito del processo stato è rappresentato in termini del tutto generici, non circostanziati, ed anzi in contraddizione con le garanzie processuali che risultano state concesse al richiedente.

Infine, anche l’episodio delle minacce verbali di morte è stato riferito in modo generico, non circostanziato, e non vi sono stati ulteriori atti concreti idonei ad attribuire a dette minacce una reale potenzialità offensiva.

Con tali articolate e precise argomentazioni della sentenza impugnata il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a dedurre genericamente la violazione delle norme che devono essere applicate nell’esame delle domande dei richiedenti.

Inoltre, altrettanto generico è il riferimento alla circostanza che il ricorrente è stato accusato di un reato politico (con gli ostacoli giuridici alla possibilità di estradizione): posto che anche gli artt. 304 e 305 c.p. italiano puniscono rispettivamente i reati di cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione, il ricorrente non ha avuto neppure cura di specificare il contenuto del reato di cospirazione previsto dall’ordinamento del (OMISSIS).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in tema di protezione umanitaria.

Espone il ricorrente che il (OMISSIS) è uno dei paesi più poveri dell’Africa, con la conseguenza che, in caso di rientro, verrebbe compromessa in modo apprezzabile la sia dignità ed il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa.

Inoltre, secondo report internazionali, la Libia, ove lo stesso aveva radicato la propria presenza prima di venire in Italia, è stato teatro di abusi contro i migranti.

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente correlato la dedotta violazione dei diritti umani alla sua condizione personale se non per il tramite della sua vicenda narrata, non ritenuta coerentemente dalla Corte di Appello come un caso di violazione dei diritti umani.

In ordine alla eventuale violazione del diritto ad un’esistenza dignitosa, va osservato che la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente, prima di partire dalla (OMISSIS), svolgeva l’attività di insegnante, professione che pone il ricorrente al di sopra della soglia di povertà.

Infine, quanto agli abusi asseritamente subiti in Libia, va osservato che il racconto del richiedente è palesemente generico, non avendo fornito alcun dettaglio sulla sua personale esperienza in Libia, limitandosi a riportare notizie di report internazionali sulla condizione generale dei migranti in tale paese.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100, oltre S.P.A.D., oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA